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In relazione alle aspettative di numerosi Soci che auspicano l’approvazione della proposta di legge n. C1045 – d’iniziativa dell’Onorevole Holzmann, concernente la promozione a Titolo Onorifico agli Ufficiali di complemento in congedo – si ritiene opportuno precisare che la Presidenza Nazionale UNUCI, condividendo pienamente la validità e l’interesse della proposta, ha sempre operato nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per sostenerne l’ approvazione. Ne sono una conferma, fra l’altro, le lettere inviate dal Presidente Nazionale ai Presidenti delle Commissioni Difesa dei due rami del Parlamento – fin dal mese di marzo del 2009 – sollecitate recentemente. A beneficio degli interessati ne pubblichiamo, di seguito, il testo, insieme a quello della proposta di legge. Altre iniziative di sollecito sono attualmente in corso nei riguardi del vertice del Ministero della Difesa. Ne daremo sollecita comunicazione.
CAMERA DEI DEPUTATI
N. C1045 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato HOLZMANN Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento Presentata il 14 maggio 2008
Tale nuova configurazione dello strumento militare comporterà, ovviamente, delle modifiche significative e durevoli sull'assetto del personale delle Forze armate. La sospensione della leva fa sì che la categoria degli ufficiali di complemento provenienti dai corsi per allievi ufficiali di complemento (AUC) non venga più alimentata. Finisce quindi un'epoca, quella in cui i giovani più culturalmente e fisicamente preparati del Paese (beninteso, nell'ambito di coloro che non hanno scelto l'obiezione di coscienza), vincendo le selezioni per i corsi AUC, sono andati a confluire nei ranghi dei quadri direttivi delle nostre Forze armate. Ricorderò, come esempi notevoli, che cinque fra gli ultimi Presidenti della Repubblica hanno avuto l'onore di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento: Ciampi, Scalfaro, Cossiga, Pertini e Saragat. Purtroppo, però, questa categoria di ufficiali è stata da sempre vista dall'istituzione militare in una luce un po' «crepuscolare». Consiglio la lettura di alcuni atti parlamentari della Camera dei deputati del 2 marzo 1915. La relazione dell'onorevole Taverna si rivela ancora attuale nei suoi punti salienti. Uno fra tutti: «Il più delle volte (purtroppo, si comprende) gli ufficiali dell'esercito attivo vedono in questi ufficiali di complemento, nel tempo di pace, come un fastidio di più, un'istruzione di più da fare, un'altra grana aggiunta a quelle numerose che già hanno; se ne incaricano poco; e questi ufficiali o sono adibiti a servizi secondari o sono messi a far da palo ai colleghi dell'esercito attivo. Sarebbe bene che si cessasse da questo sistema. So che in questo senso fu già mandata una circolare ai corpi; ma si sa bene la fine che fanno simili circolari». È attuale, quella relazione, e ce ne dispiace. Sono passati più di novant'anni da quelle parole, ma pare che poco sia cambiato. E a nulla potrà valere il fatto che, come a suo tempo la relazione dell'onorevole Taverna è stata subito smentita dal Ministro della guerra, ora qualcuno possa smentire quanto contenuto in questo passo della relazione. Chi ha vissuto in un ambiente militare, in tutta coscienza, sa che quanto è stato detto è vero. Finisce quindi l'epopea, durata più di un secolo, degli ufficiali di complemento provenienti dai corsi AUC. E sottolineo «provenienti dai corsi AUC», visto che per ora solo l'Esercito sta nominando da qualche anno altri ufficiali di complemento, quelli della cosiddetta «riserva selezionata», nominati direttamente ufficiali senza un corso preventivo, in virtù delle loro specializzazioni acquisite nella vita civile, dal grado di sottotenente a quello di maggiore. Per altre esigenze, poi, la Marina, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri stanno arruolando gli ufficiali a ferma prefissata. Si è fatta quindi una breve carrellata su quali sono le categorie di ufficiali non appartenenti al servizio permanente effettivo che vanno in parte a sostituire gli ufficiali provenienti dai corsi AUC. Tali categorie hanno la possibilità di accedere facilmente a gradi anche elevati. Non è infrequente che gli ufficiali di complemento della «riserva selezionata» siano nominati direttamente al grado di maggiore; gli ufficiali a ferma prefissata, se diplomati, sono avanzati al grado di tenente al compimento del secondo anno di permanenza nel grado; se laureati, vengono nominati direttamente al grado di tenente e, maturando un anno di servizio in tale grado già con il normale periodo di ferma contratta, acquisiscono nella maggioranza dei casi già titolo per l'avanzamento al grado di capitano. Non è invece infrequente che gli ufficiali di complemento provenienti dai corsi AUC (ancorché laureati) restino sottotenenti, non maturando, in tutta la loro vita, alcun avanzamento di grado né ottenendo alcun beneficio o riconoscimento di alcun genere. Si ricorderà, a proposito di benefici, che gli ufficiali in congedo (come pure tutto il restante personale militare) del Corpo militare della Croce rossa italiana, ausiliario delle Forze armate, per la sola iscrizione nei ruoli (anche, magari, senza alcun richiamo in servizio) per un periodo di quindici o venticinque anni ottengono rispettivamente la Croce di anzianità di II o di I classe (a similitudine di quanto previsto per il personale militare in servizio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato). Gli ufficiali in servizio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato conseguono inoltre, alla cessazione dal servizio attivo, una promozione piena (quindi non a titolo onorifico) al grado superiore (legge 22 luglio 1971, n. 536, nonché articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come sostituito dall'articolo 5 della legge 2 dicembre 2004, n. 299). A questa situazione, però, l'ufficiale di complemento non ha mai risposto con un disinteresse per la sua condizione di militare in congedo, richiamabile in caso di necessità, per il dovere costituzionale di difesa della Patria. Una grossa aliquota di personale in congedo, oltre a restare incardinata nel sistema della mobilitazione per oltre dieci o quindici anni, ha sempre continuato ad avere dei legami con l'ambiente militare, partecipando all'attività e alla vita delle associazioni combattentistiche e d'arma, messe sotto la tutela e il controllo del Ministero della difesa e quindi, in pratica, continuando a «vivere» nell'ambiente militare, seppur conducendo la propria esistenza nell'ambiente della propria professione o del proprio impiego civile. Si cita, ad esempio, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), con le centinaia di iniziative annuali, distribuite in tutta Italia, nelle quali si cura l'addestramento della forza in congedo, sopperendo - seppur parzialmente - alle necessità di aggiornamento che hanno, in ultima analisi, stretta correlazione anche con gli obblighi in tal senso assunti dal nostro Paese con gli accordi NATO. In ambito internazionale, poi, tale personale ha ben figurato anche nelle competizioni della Confederazione interalleata degli ufficiali della riserva (CIOR) e della CIORM, organismi istituiti a livello NATO rappresentativi degli ufficiali della riserva dell'Alleanza atlantica. E tutta l'attività svolta con le associazioni combattentistiche e d'arma è stata effettuata quasi senza oneri per lo Stato, se si eccettua il contributo statale assegnato, che negli ultimi tempi è stato notevolmente ridotto. Anzi, da alcuni anni a questa parte tutti gli apporti di uomini o mezzi dell'istituzione militare rivolti ad attività addestrative dell'UNUCI sono a titolo oneroso. Ecco quindi la ragione di questa proposta di legge: dare un riconoscimento tangibile (anche se senza alcun onere per lo Stato) a coloro i quali hanno dimostrato il loro attaccamento all'istituzione militare e alla Patria, dapprima con il servizio prestato fra i quadri direttivi delle Forze armate o degli altri Corpi armati dello Stato (dopo aver superato delle non facili selezioni) e poi con l'iscrizione per almeno trenta anni ad almeno una associazione inserita nell'albo previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982. L'associazione deve essere iscritta al suddetto albo alla data della decorrenza della promozione a titolo onorifico, oppure può essere appartenuta a tale albo precedentemente alla decorrenza della promozione. Ormai non sono più necessari grandi numeri nello strumento militare, ma il non riconoscere niente a questi cittadini significherebbe non spendere un po' di gratitudine da parte dello Stato verso queste persone, definibili senza grosse perifrasi delle autentiche «sciabole di popolo». Né si può tacere, del resto, l'effetto positivo che questo provvedimento può avere: quello di incentivare le iscrizioni alle associazioni combattentistiche e d'arma, vera cinghia di trasmissione fra il mondo civile e quello militare. A questa considerazione si aggiunge anche quella che le disposizioni di cui si chiede l'approvazione possono anche rappresentare un beneficio sostitutivo per la perdita da parte delle associazioni combattentistiche e d'arma, avvenuta ormai da molti anni, dell'aliquota di proposte assegnata per l'Ordine al merito della Repubblica italiana. Per quanto riguarda eventuali paventabili controindicazioni riguardanti la mobilitazione, non si crede possano esistere, in quanto quella proposta è una promozione «a titolo onorifico», senza riflessi quindi sul grado effettivo del soggetto. A ciò si aggiunge poi che, per i procedimenti amministrativi relativi all'avanzamento, gli uffici matricola dei vari organismi militari, con la riduzione di lavoro derivante dalla fine degli AUC e della leva, non sembra possano avere grosse difficoltà per l'istruzione di queste pratiche, del resto di modesto iter amministrativo. A tale proposito, è previsto che l'istruttoria del procedimento amministrativo sia svolta, molto semplicemente, dall'ufficio matricolare che ha in carico la posizione militare dell'interessato. Comunque, al fine di evitare qualsiasi onere, anche indiretto, a carico dello Stato, è previsto che i costi medi amministrativi di tali pratiche vengano corrisposti in maniera anticipata dagli interessati. L'adozione, per il personale promosso a titolo onorifico, del distintivo di grado previsto per i promossi di cui alla legge 4 agosto 1980, n. 434, fa riferimento alla circolare n. 501 in data 25 giugno 1984 dell'Ufficio del Segretario generale del Ministero della difesa.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1. (Destinatari).
1. Sono destinatari della promozione di cui all'articolo 2 gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza a condizione che: a) siano provenienti dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento; b) abbiano prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana; c) non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equivalenti; d) abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno trenta anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte, alla data di decorrenza della promozione di cui all'articolo 2 o precedentemente, all'albo previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 2 ottobre 1982; e) non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti. 2. La denominazione dei gradi della carriera militare utilizzata nella presente legge è quella dell'Esercito. Per le altre Forze armate o Corpi le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento ai gradi equivalenti.
Art. 2. (Promozione a titolo onorifico).
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, una volta collocati nella riserva di complemento a cui appartengono. 2. L'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento. 3. La promozione a titolo onorifico di cui al presente articolo non è computabile in alcun modo a fini economici. 4. Per il personale promosso a titolo onorifico ai sensi della presente legge è adottato il distintivo di grado previsto per i beneficiari delle promozioni a titolo onorifico di cui alla legge 4 agosto 1980, n. 434.
Art. 3. (Procedura).
1. La promozione di cui all'articolo 2 è concessa su istanza dell'interessato, redatta su carta libera e attestante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. 2. La promozione decorre dalla data di presentazione dell'istanza. La durata del procedimento amministrativo, comprensivo della trascrizione matricolare di cui al comma 4 e della comunicazione all'interessato dell'avvenuta nomina, non può superare il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza. 3. Nel caso di invio dell'istanza a mezzo di raccomandata postale, si intende quale data di presentazione dell'istanza la data di accettazione della raccomandata postale da parte della struttura postale. 4. La promozione è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio che ha in carico il documento matricolare dell'interessato, a cui segue la trascrizione matricolare.
Art. 4. (Rimborso degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione).
1.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , da
adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è stabilito il costo medio amministrativo della pratica di avanzamento
esperita ai sensi della presente legge, nonché le modalità di versamento di
detto importo da parte dell'interessato. 3. La ricevuta dell'avvenuto versamento è allegata all'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Il mancato versamento rende irricevibile l'istanza. 4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, l'importo versato è restituito all'interessato entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, ridotto del 50 per cento. Gli importi relativi a tali pratiche non confluiscono nel fondo incentivante di cui al comma 2 del presente articolo. 5. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5. (Disposizioni transitorie e di coordinamento).
1. Ai fini della promozione di cui all'articolo 2, i capitani provvisti della qualifica di primo capitano sono equiparati al grado di maggiore. 2. Il periodo superiore ai quattro anni trascorso nel grado di sottotenente è utilizzato per il raggiungimento della qualifica di cui al comma 1, su separata istanza dell'interessato, da presentarsi in qualsiasi momento accompagnata dalla ricevuta del versamento di cui all'articolo 4. 3. La promozione al grado superiore o l'attribuzione della qualifica di primo capitano intervenute successivamente alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 danno diritto alla presentazione di ulteriore istanza per l'attribuzione del nuovo grado a titolo onorifico, che deve essere accompagnata da un nuovo versamento ai sensi dell'articolo 4.
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Quota sociale per il 2010
Si rammenta a tutti gli Iscritti che, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale UNUCI svoltosi nel mese di aprile 2009 (Verbale n. 47) e ribadito nella successiva riunione del Consiglio stesso nell’ottobre 2009 (Verbale n. 48), l’importo della quota annuale di iscrizione al Sodalizio è stata aumentata di 5 Euro. Pertanto, come già anticipato a pag. 28 del n. 5/6 e successivamente nella seconda di copertina del n. 7/8 della nostra Rivista, la quota annua da corrispondere è di 35 euro per i soci Ordinari, 45 euro per i Sostenitori e 55 euro per i Benemeriti.
“Tanti Benemeriti” L’attuale situazione economica che coinvolge non solo l’Italia, ma il mondo intero, sta interessando, come è noto, anche tutte le Associazioni, tra le quali l’UNUCI. Prendiamo spunto da una lettera al Direttore (Rivista UNUCI n. 7/8 – pag. 25) nella quale un nostro Socio auspica che, almeno per un anno, tutti gli iscritti si considerino Soci Benemeriti. Al riguardo gli Ufficiali della Presidenza Nazionale hanno unanimemente espresso la volontà di aderire a tale “suggerimento” e, a tal fine, stanno procedendo al versamento della quota associativa di 55 Euro. Esprimiamo l’auspicio che il suggerimento del Socio sopra citato possa essere seguito, con decisione assolutamente volontaria, anche da parte dei Delegati, dei Presidenti di Sezione e di quanti fra gli iscritti hanno a cuore i valori e le finalità del nostro Sodalizio
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Attribuzione della qualifica di Primo Capitano
1. Si rende noto che con “Decreto Dirigenziale del 23 ottobre 2009 della Direzione Generale per il Personale Militare”, ai Capitani e ai Tenenti di Vascello di Complemento e della Riserva di Complemento dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, che il 31 dicembre 2008 hanno compiuto 12 anni di permanenza nel grado, è attribuita la qualifica di Primo Capitano (Primo Tenente di Vascello per gli Ufficiali della Marina) a decorrere dalla data sotto la quale hanno raggiunto la predetta permanenza nel grado.
2. In base al suddetto decreto i Comandi/Centri documentali di appartenenza potranno dare comunicazione agli interessati del conferimento della qualifica, che dovrà essere annotata a cura degli stessi Centri documentali e delle competenti Divisioni di questa Direzione Generale (17a per la Marina e 18a per l’Aeronautica) direttamente interessati, sullo stato di servizio/documentazione matricolare degli Ufficiali.
3. Si evidenzia che il decreto di cui sopra intende regolarizzare la posizione di tutti gli Ufficiali e i Tenenti di Vascello di complemento in congedo che, in possesso del necessario requisito della permanenza nel grado, abbiano conseguito tale requisito nel corso del 2008, ovvero nel corso degli anni precedenti.
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Pensione Privilegiata Ordinaria
Questo Sodalizio, nell’intento di sviluppare un’azione di stimolo sugli Organi Legislativi, è venuto nella determinazione di proporre una petizione alla Camera dei Deputati o, in alternativa, al Senato della Repubblica, che ogni Socio potrà liberamente inviare. A beneficio dei Soci pubblichiamo, di seguito, un facsimile della predetta petizione. Gli interessati riceveranno, dagli uffici di segreteria dei due rami del Parlamento, la comunicazione del giorno in cui la petizione sarà affidata alla Commissione Parlamentare competente.
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RACCOMANDATA A.R.
A CAMERA DEI DEPUTATIUFFICIO DI PRESIDENZA Palazzo Montecitorio 00186 ROMA
OGGETTO: PETIZIONE – DETASSAZIONE ALIQUOTA DEL 10% DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA.
Il sottoscritto ………………………….. - INVALIDO PER SERVIZIO - nato a ………. il ………………….domiciliato in CAP……….. Via……….n.……, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della Costituzione presenta la seguente petizione.
Come è noto il pubblico dipendente ha titolo, ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 1092/1973, alla corresponsione del trattamento pensionistico privilegiato qualora in attività di servizio riporti lesioni o contragga infermità ascrivibili ad una delle categorie della tabella “A”, annessa alla Legge 18.3.1968 n. 313, come risulta integrata e modificata dal D.P.R. 834/1981, a seguito di fatti derivanti dall’adempimento delle funzioni di servizio, che ne siano state causa o concausa determinante. Per il personale militare, il calcolo viene effettuato in ragione percentuale alla base pensionabile, ovvero consiste nell’aumento di un decimo dell’importo della pensione ordinaria, qualora l’interessato ne abbia maturato il diritto e qualora detto “decimo” risulti più favorevole. Questo “decimo”, che è una piccola parte dell’intero trattamento quiescenza, soggiace ahimè, all’imposizione fiscale per cui viene ad essere depauperato, pur rivestendo un carattere risarcitorio anche se non riconosciuto tale dalla Corte Costituzionale. Ovviamente, se il legislatore ha previsto l’aumento del “decimo” in presenza di una infermità e/o di una lesione contratta in servizio e per cause di servizio, va da sé che altro non è che un riconoscimento inteso a risarcire, sia pure in modesta misura, un danno subito dal dipendente. E’ singolare, al limite della incomprensibilità, che la Corte Costituzionale, chiamata più volte a decidere sulla defiscalizzazione della citata aliquota del “decimo” si ostini, è il caso di dirlo, a negare e a non riconoscere questo atto di solidarietà verso coloro che, nell’adempimento del proprio dovere, hanno perso l’integrità fisica o addirittura la vita. Com’è noto esistono diversi provvedimenti legislativi che hanno esteso ai mutilati ed invalidi per servizio e ai loro congiunti dei caduti per servizio, i benefici già previsti per i mutilati e gli invalidi di guerra.
Va ricordata la:
a) Legge 539/1950: Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici a mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra. “Art. 1- I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio. Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”.
b) Legge 474/1958: Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali o eccezionali e loro congiunti in caso di morte, che ribadisce: “Art. 5 – I mutilati ed invalidi per servizio e i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell’ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini. La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione”.
c) Decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria) n. 10 in data 26 maggio 1959 (C.S. c. Ministero del Tesoro): “Equiparazione precisa e duratura fra mutilati per servizio e mutilati di guerra”.
Le citate leggi e la decisione del Consiglio di Stato prevedono che la parificazione non abbia effetto ai fini del trattamento di pensione, ma non esclude il trattamento fiscale dell’aliquota del privilegio. Di quel “decimo” quale elemento risarcitorio e quindi in esenzione fiscale ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.P.R. 601/1973. Ed infine ma non per ultimo va ricordato che durante la Seduta n. 85 di giovedì 13 novembre 2008 il Sottosegretario per l’Economia e le Finanze Giuseppe Vegas, ha accolto l’ordine del giorno (A.C. 1713 - Ordini del giorno) presentato dall’On. Paola Pelino (Pdl) relativo alla detassazione della pensione privilegiata ordinaria, dove si legge:
La Camera, impegna il Governo
alla luce anche dei predetti
disposti costituzionali, a valutare tempestivamente di conferire carattere
risarcitorio alle pensioni privilegiate ordinarie (integrate dall'aumento del
decimo per l'invalidità) concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato di
cui all'articolo 1 (perequazione automatica delle pensioni) della legge 29
aprile 1976, n. 177, e fare sì che ai fini dell'imponibile IRPEF concorrano
nella misura del 90 per cento annuo. Alla luce di quanto precede, si chiede un modesto provvedimento. Un atto dovuto e di solidarietà verso coloro che nell’adempimento del proprio dovere in Italia e/o all’estero hanno perso la propria integrità fisica.
Questa la proposta:
OGGETTO: Modifica al D. P. R. 29 dicembre 1973 n. 1092
Articolo unicoL’articolo 67 del DPR 1092/1973 è così integrato. Dopo le parole “...se più favorevole.” Aggiungere: “Il 10% del privilegio si affianca al trattamento pensionistico ordinario ed è concesso a titolo risarcitorio. Non concorre alla formazione del reddito ed ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 6/01/1973 è esente dall’IRPEF e da qualsiasi altra imposta.” La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La presente petizione, in esenzione di bollo, ai sensi dell'art. 1 allegato B della tabella annessa al DPR 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della legalizzazione della propria firma, allega copia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritto. Località e data……….L’INVALIDO PER SERVIZIO
Firmato…………………..
(a cura del Gen. Vincenzo Ruggieri)
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