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Quota sociale per il 2010

 

Si rammenta a tutti gli Iscritti che, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale UNUCI svoltosi nel mese di aprile 2009 (Verbale n. 47) e ribadito nella successiva riunione del Consiglio stesso nell’ottobre 2009 (Verbale n. 48), l’importo della quota annuale di iscrizione al Sodalizio è stata aumentata di 5 Euro.

Pertanto, come già anticipato a pag. 28 del n. 5/6 e successivamente nella seconda di copertina del n. 7/8 della nostra Rivista, la quota annua da corrispondere è di 35 euro per i soci Ordinari, 45 euro per i Sostenitori e 55 euro per i Benemeriti.

 

 “Tanti Benemeriti”

 L’attuale situazione economica che coinvolge non solo l’Italia, ma il mondo intero, sta interessando, come è noto, anche tutte le Associazioni, tra le quali l’UNUCI.

Prendiamo spunto da una lettera al Direttore (Rivista UNUCI n. 7/8 – pag. 25) nella quale un nostro Socio auspica che, almeno per un anno, tutti gli iscritti si considerino Soci Benemeriti. Al riguardo gli Ufficiali della Presidenza Nazionale hanno unanimemente espresso la volontà di aderire a tale “suggerimento” e, a tal fine, stanno procedendo al versamento della quota associativa di 55 Euro.

Esprimiamo l’auspicio che il suggerimento del Socio sopra citato possa essere seguito, con decisione assolutamente volontaria, anche da parte dei Delegati, dei Presidenti di Sezione e di quanti fra gli iscritti hanno a cuore i valori e le finalità del nostro Sodalizio

 

Attribuzione della qualifica di Primo Capitano

 

1. Si rende noto che con “Decreto Dirigenziale del 23 ottobre 2009 della Direzione Generale per il Personale Militare”, ai Capitani e ai Tenenti di Vascello di Complemento e della Riserva di Complemento dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, che il 31 dicembre 2008 hanno compiuto 12 anni di permanenza nel grado, è attribuita la qualifica di Primo Capitano (Primo Tenente di Vascello per gli Ufficiali della Marina) a decorrere dalla data sotto la quale hanno raggiunto la predetta permanenza nel grado.

 

2. In base al suddetto decreto i Comandi/Centri documentali di appartenenza potranno dare comunicazione agli interessati del conferimento della qualifica, che dovrà essere annotata a cura degli stessi Centri documentali e delle competenti Divisioni di questa Direzione Generale (17a per la Marina e 18a per l’Aeronautica) direttamente interessati, sullo stato di servizio/documentazione matricolare degli Ufficiali.

 

3. Si evidenzia che il decreto di cui sopra intende regolarizzare la posizione di tutti gli Ufficiali e i Tenenti di Vascello di complemento in congedo che, in possesso del necessario requisito della permanenza nel grado, abbiano conseguito tale requisito nel corso del 2008, ovvero nel corso degli anni precedenti.

 

Pensione Privilegiata Ordinaria

 

DETASSAZIONE ALIQUOTA DEL PRIVILEGIO
   (Più che un ricorso occorre una legge)

 

Questo Sodalizio, nell’intento di sviluppare un’azione di stimolo sugli Organi Legislativi, è venuto nella determinazione di proporre una petizione alla Camera dei Deputati o, in alternativa, al Senato della Repubblica, che ogni Socio potrà liberamente inviare.

A beneficio dei Soci pubblichiamo, di seguito, un facsimile della predetta petizione.

Gli interessati riceveranno, dagli uffici di segreteria dei due rami del Parlamento, la comunicazione del giorno in cui la petizione sarà affidata alla Commissione Parlamentare competente.

 

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RACCOMANDATA A.R.

                                                                                      

 

 

 

 

A CAMERA DEI DEPUTATI

UFFICIO DI PRESIDENZA

Palazzo Montecitorio

00186 ROMA

 

 

 

OGGETTO:  PETIZIONE DETASSAZIONE ALIQUOTA DEL 10% DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA. 

 

 

Il sottoscritto ………………………….. - INVALIDO PER SERVIZIO - nato a ………. il ………………….domiciliato in CAP……….. Via……….n.……, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della Costituzione presenta la seguente   petizione.

 

Come è noto il pubblico dipendente ha titolo, ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 1092/1973, alla corresponsione del trattamento pensionistico privilegiato qualora in attività di servizio riporti lesioni o contragga infermità ascrivibili ad una delle categorie della tabella “A”, annessa alla Legge 18.3.1968 n. 313, come risulta integrata e modificata dal D.P.R. 834/1981, a seguito di fatti derivanti dall’adempimento delle funzioni di servizio, che ne siano state causa o concausa determinante.

Per il personale militare, il calcolo viene effettuato in ragione percentuale alla base pensionabile, ovvero consiste nell’aumento di un decimo dell’importo della pensione ordinaria, qualora l’interessato ne abbia maturato il diritto e qualora detto “decimo” risulti più favorevole.

Questo “decimo”, che è una piccola parte dell’intero trattamento quiescenza, soggiace ahimè, all’imposizione fiscale per cui viene ad essere depauperato, pur rivestendo un carattere risarcitorio anche se non riconosciuto tale dalla Corte Costituzionale.

Ovviamente, se il legislatore ha previsto l’aumento del “decimo” in presenza di una infermità e/o di una lesione contratta in servizio e per cause di servizio, va da sé che altro non è che un riconoscimento inteso a risarcire, sia pure in modesta misura, un danno subito dal dipendente.   

E’ singolare, al limite della incomprensibilità, che la Corte Costituzionale, chiamata più volte a decidere sulla defiscalizzazione della citata aliquota del “decimo” si ostini, è il caso di dirlo, a negare e a non riconoscere questo atto di solidarietà verso coloro che, nell’adempimento del proprio dovere, hanno perso l’integrità fisica o addirittura la vita.

Com’è noto esistono diversi provvedimenti legislativi che hanno esteso ai mutilati ed invalidi per servizio e ai loro congiunti dei caduti per servizio, i benefici già previsti per i mutilati e gli invalidi di guerra.

 

Va ricordata la:

 

a) Legge 539/1950: Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici a mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

“Art. 1- I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio”.

 

b) Legge 474/1958: Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali o eccezionali e loro congiunti in caso di morte, che ribadisce:

“Art. 5 – I mutilati ed invalidi per servizio e i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell’ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione”.

 

c) Decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria) n. 10 in data 26 maggio 1959 (C.S. c. Ministero del Tesoro):

“Equiparazione precisa e duratura fra mutilati per servizio e mutilati di guerra”.

 

Le citate leggi e la decisione del Consiglio di Stato prevedono che la parificazione non abbia effetto ai fini del trattamento di pensione, ma non esclude il trattamento fiscale dell’aliquota del privilegio. Di quel “decimo” quale elemento risarcitorio e quindi in esenzione fiscale ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.P.R. 601/1973.

Ed infine ma non per ultimo va ricordato che durante la Seduta n. 85 di giovedì 13 novembre 2008 il Sottosegretario per l’Economia e le Finanze Giuseppe Vegas, ha accolto l’ordine del giorno (A.C. 1713 - Ordini del giorno) presentato dall’On. Paola Pelino (Pdl) relativo alla detassazione della pensione privilegiata ordinaria, dove si legge:

                                                       La Camera,
premesso che:
la Corte costituzionale, con sentenza n. 387 del 1989, ha riconosciuto la natura risarcitoria/non reddituale delle pensioni privilegiate «tabellari» e dichiarato nel dispositivo l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma primo del decreto del Presidente e della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;
la Corte nella predetta sentenza, in particolare, riporta che «la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria»militare gabellare,«del resto, è concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza, ponendosi in risalto l'indifferenza di un preesistente trattamento economico di attività, e ravvisandosi il titolo preminente di detta pensione nella menomazione sofferta nell'adempimento di un obbligo legalmente imposto in attuazione dell'articolo 52 della Costituzione»;
dal ravvisato carattere non reddituale delle pensioni in esame discende la non assoggettabilità di esse, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla stessa stregua di altre erogazioni di analoga natura (come le pensioni di guerra, espressamente considerate dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. alle vittime di infortuni sul lavoro, alle quali l'amministrazione finanziaria ha esteso l'esenzione;
ne consegue, perciò, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, dell'articolo 34, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, nella parte in cui non dichiara esenti dall'IRPEF le pensioni privilegiate ordinarie «militari tabellari» erogate ai militari che prestino servizio di leva;
pertanto, si rende giustizia in tal maniera alle pensioni privilegiate ordinarie del personale «di carriera», fermo restando che il nostro ordinamento giuridico riconosce varie esenzioni ed agevolazioni ad altri tipi di analoghe pensioni, a sussidi, a cespiti della stessa natura;
tuttavia continuano a sussistere difformità di trattamento per le pensioni privilegiate ordinarie concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, che dovrebbero, a modifica della legislazione vigente, concorrere, ai fini dell'imponibile IRPEF, nella misura del 90 per cento,

impegna il Governo

alla luce anche dei predetti disposti costituzionali, a valutare tempestivamente di conferire carattere risarcitorio alle pensioni privilegiate ordinarie (integrate dall'aumento del decimo per l'invalidità) concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato di cui all'articolo 1 (perequazione automatica delle pensioni) della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fare sì che ai fini dell'imponibile IRPEF concorrano nella misura del 90 per cento annuo.
9/1713/17. Pelino

Alla luce di quanto precede, si chiede un modesto provvedimento. Un atto dovuto e di solidarietà verso coloro che nell’adempimento del proprio dovere in Italia e/o all’estero hanno perso la propria integrità fisica.

 

Questa la proposta:

 

OGGETTO: Modifica al  D. P. R. 29 dicembre 1973 n. 1092

                                                  

Articolo unico

L’articolo 67 del DPR 1092/1973 è così integrato. Dopo le parole “...se più favorevole.” Aggiungere:

“Il 10% del privilegio si affianca al trattamento pensionistico ordinario ed è concesso a titolo risarcitorio.

Non concorre alla formazione del reddito ed ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 6/01/1973 è esente dall’IRPEF e da qualsiasi altra imposta.”

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

La presente petizione, in esenzione di bollo, ai sensi dell'art. 1 allegato B della tabella annessa al DPR 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della legalizzazione della propria firma, allega copia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritto.

 

Località e data……….

                                                                L’INVALIDO PER SERVIZIO

                                                                                     

Firmato…………………..

 

 

 

 

 

(a cura del Gen. Vincenzo Ruggieri)

 

 

 

 

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