DOMANDE E RISPOSTE
A cura del Gen. Vincenzo Ruggieri
Domanda:
A seguito di un ritardo nel pagamento delle imposte il concessionario mi ha posto sotto sequestro la mia autovettura. Chiedo se tale comportamento è legittimo o se posso promuovere una azione risarcimentale per il danno patrimoniale che mi ha arrecato.
Risposta
I concessionari delle Gestioni Esattoriali, delegati dall'Agenzia delle Entrate, (già Ministero delle Finanze) che provvedono alla riscossione delle imposte (art. 66 D.P.R. 602/1073), sono autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 27/04/2001 n. 193, non a porre sotto sequestro il bene mobile "registrato" come l'autovettura, bensì a proporre il cosiddetto "FERMO AMMINISTRATIVO" concedendo però al debitore un congruo periodo di tempo non inferiore a gg. 20 affinché provveda al pagamento delle imposte.
Trascorso inutilmente tale periodo di tempo senza che il debitore abbia saldato il debito erariale, il concessionario, senza ulteriore avviso provvede ad iscrivere presso il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I.), il fermo amministrativo di un autoveicolo intestato al debitore.
Con il fermo amministrativo è vietata la circolazione del veicolo pena l'irrogazione al trasgressore della sanzione prevista dall'art. 214, comma 8 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 265.
Va da sé che se il concessionario ha rispettato la procedura di cui sopra, non è possibile sperimentare l'azione risarcitoria.
« A C H T U N G !!! »
Il matrimonio religioso non dà diritto alla pensione di reversibilità
del Gen. Vincenzo Ruggieri
Una signora “consorte” di un collega socio UNUCI/ANUPSA ha lamentato la mancata reversibilità della pensione del defunto “marito”.
Il caso, ad avviso di chi scrive, risulta meritevole di diffusione. Espongo brevemente l’accaduto.
Ricevo una telefonata. Buongiorno. Parlo col Generale Ruggieri. Si signora buongiorno. In che cosa posso esserle utile?
Da due mesi sono vedova e mio marito era socio sia dell’UNUCI sia dell’ANUPSA. Per cui mi hanno consigliato di rivolgermi a lei. Chi era suo marito? Era il Generale……….. Signora le faccio le mie più sentite condoglianze. Mi dica signora
Ascolti Generale. L’INPDAP di………… non mi vuol riconoscere la pensione di reversibilità. E’ possibile ?
Strano rispondo. E domando: come mai? Non me lo hanno saputo dire. Signora per negarle la pensione di reversibilità ci deve essere un motivo estremamente serio. Mi permette di farle qualche domanda che va al di la della privacy? Certo.
Signora era per caso in secondo nozze. Si. Era mica divorziata o separata per sua colpa con sentenza passata in giudicato? Non ero divorziata. Ero vedova. Quindi lei era in seconde nozze. Si. Quando è morto il suo primo marito? Trent’anni fa. Mi dica signora. Ma lei dopo la morte del primo marito ha riscosso la pensione di reversibilità? Certo. Mi spettava. Certo. Le spettava la pensione di reversibilità sino a quando conservava lo stato vedovile. Cessato lo stato vedovile la pensione di reversibilità si perde. Dopo le seconde nozze ha continuato a percepire la pensione di reversibilità del primo marito? Si. Ma ha segnalato all’INPS che aveva contratto il nuovo matrimonio e quindi era cessato lo stato vedovile? No perché con il secondo marito ho contratto il matrimonio religioso.
Signora allora lei ha continuato a percepire la pensione di reversibilità del primo marito per circa trent’anni. Col secondo “marito” non ha contratto un nuovo matrimonio, ma si è unita con il cosiddetto matrimonio di “coscienza”. Si. Mi sono unita col secondo marito celebrando il cosiddetto matrimonio religioso. Signora l’INPDAP ha ragione. Il matrimonio religioso o di coscienza non ha valore giuridico. Quindi purtroppo non le compete la pensione di reversibilità del secondo “marito” o compagno che di si voglia. Inoltre non si può essere titolari di due o più trattamenti pensionistici di reversibilità.
Ma questo non me lo ha detto mai nessuno……… La pensione del mio primo marito è insufficiente. Sono disperata.
Alla Signora ho dato qualche consiglio che, per motivi di opportunità, preferisco omettere.
Grazie generale.
Quanto precede sia di monito alle coppie nelle stese condizioni.
“Vedova di guerra riconiugata”
Quesito:
La Signora XY non più in giovane età, vedova di un ufficiale titolare di pensione di guerra, deceduto per ferite ed infermità contratte in guerra e per cause di guerra, vorrebbe regolarizzare, con matrimonio concordatario, la sua unione con il nuovo compagno unito a quest'ultimo con matrimonio c.d. religioso.
Risposta:
Si conferma che la pensione di guerra ed i benefici combattentistici vanno attribuiti anche alle vedove di guerra che abbiano contratto successivamente nuovo matrimonio. Ciò in quanto l'estensione di tali benefici vanno attribuiti, non dal persistere dello stato vedovile, ma dall'evento dal quale è dipeso lo "scioglimento del matrimonio": morte per cause di guerra". Benemerenza della quale può avvalersi anche a seguito di nuove nozze. (Consiglio di Stato adunanza plenaria 19 maggio 1981). Il caso è diverso da quello da me commentato a pag. 11 della rivista 9/10 2006.
Avanzamento al grado superiore degli Ufficiali di complemento
In relazione ai frequenti quesiti e richieste pervenutici, si precisa che le Superiori Autorità hanno ancora recentemente confermato che l’avanzamento al grado superiore degli Ufficiali di complemento in congedo è determinato “in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione” per ciascun grado, arma e specialità (art. 104 legge 12/11/1955 n. 1137). Le promozioni sono disposte solo dopo che siano stati promossi gli Ufficiali di pari grado ed anzianità del servizio permanente effettivo. Con il decreto legislativo 8/5/2001, n. 215 è stata prevista la costituzione delle Forze di Completamento, formate da personale che ne faccia specifica domanda, il cui impiego è disposto dagli SS.MM. per coprire temporanee vacanze organiche.
Le promozioni non hanno carattere di automatismo né la normativa vigente garantisce agli Ufficiali di complemento un grado congruo all’età anagrafica, né permette di ricostruire la carriera di quegli Ufficiali che hanno dato la propria disponibilità al richiamo senza tuttavia essere stati richiamati per la frequenza del prescritto corso di aggiornamento.
Solo una migliorata situazione di bilancio potrà far destinare maggiori risorse finanziarie a questa pur importante esigenza addestrativa. Nel senso sono le proposte della Presidenza Nazionale,
Ufficiali della Polizia di Stato – posizione ausiliaria
In relazione a frequenti quesiti di lettori sul tema in titolo, il nostro esperto ricorda che con la legge n. 121/1981 avente per oggetto “Nuovo Ordinamento delle Polizia di Stato”, venne meno lo status militare e la Pubblica Sicurezza perse anche le stellette. Per coloro che vollero conservare lo stato giuridico militare fu creato un “ruolo ad esaurimento”, per i cui iscritti fu prevista la posizione di ausiliaria. In proposito giova ricordare che la Corte Costituzionale, con Ordinanza 10 luglio 2002, n. 387, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del DLgs n. 165/1997, sollevata dal TAR per la Sicilia, Sezione distaccata di Catania, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Secondo la Corte, il fatto che il collocamento in ausiliaria, ai sensi del citato articolo 3, sia previsto esclusivamente per il personale militare, compreso quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che cessi dal servizio al compimento del limite di età stabilito per il grado rivestito, non determina disparità di trattamento per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile che sono invece esclusi dalla possibilità di essere collocati in ausiliaria. Al riguardo la Corte rileva che, in favore di questi ultimi, quando i medesimi cessino dal servizio per avere raggiunto il rispettivo limite di età, proprio in considerazione della loro esclusione dalla fruibilità del collocamento in ausiliaria, le disposizioni del comma 7 dello stesso art. 3 del DLgs n. 165/1997, prevedono un incremento del montante individuale dei contributi pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione, beneficio pensionistico che assume carattere compensativo rispetto alla mancata applicazione dell’istituto dell’ausiliaria. Poiché l’incremento di cui al comma 7 detto, letteralmente è previsto in favore di coloro il cui trattamento pensionistico viene liquidato, in tutto o in parte, con il sistema di calcolo contributivo, risulta difficile ricavare chiaramente dalle motivazioni poste a base dell’Ordinanza se le conclusioni alle quali è giunta la Corte costituzionale si riferiscano anche a coloro ai quali il trattamento pensionistico viene liquidato interamente con il sistema di calcolo retributivo.
E’ doveroso tuttavia ricordare che ancora recentemente la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 122/2007 ha precisato che: “Rimane confermato che i dipendenti dalla Polizia di Stato, in quanto appartenenti ad una Forza di Polizia ad ordinamento civile, quando cessino dal servizio per raggiunti limiti di età, non possono essere collocati in ausiliaria, essendo tale istituto previsto soltanto per il personale militare e per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare”
Pensione di reversibilita’
Requisito della “convivenza a carico” da parte di orfano maggiorenne inabile
In relazione al grido di dolore di un genitore vedovo, anziano e gravemente ammalato che si preoccupa del figlio inabile, si precisa che la reversibilità della pensione di ex statale a favore dell’orfano maggiorenne inabile, è prevista dall’art. 82, comma 1 del T.U. 1092/1973 che precisa: “la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili al proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del pensionato e nullatenenti”.
Sulla “convivenza a carico”, la Sezione giurisdizionale della Toscana della Corte dei Conti nella sentenza n. 625/2000 osservò che il requisito sussiste anche quando la convivenza nella stessa abitazione del pensionato deceduto sia in concreto mancata, quando vi sia cioè una situazione di complessiva dipendenza economica del figlio inabile dal “de cuius”. E ciò anche nella considerazione che lo stesso legislatore ha chiarito, al quarto comma del citato art. 82, che il requisito della convivenza non è da porsi come necessario ed autonomo, giacché da tale condizione di convivenza si può prescindere, qualora questa sia cessata per cause di forza maggiore.
In altri termini per la Corte il requisito della convivenza a carico va considerato non già in senso assoluto ma relativo, essendo sufficiente uno stato di bisogno dell’orfano richiedente la pensione.
Come noto, l’Amministrazione non può estendere in base all’art .24 della legge n. 144/1999 il giudicato in questione ai casi similari.
La citata sentenza tuttavia, pur se non risolutiva, costituisce un importante precedente giurisprudenziale.
Si suggerisce infine, nel caso di specie, di nominare anzi tempo, ai sensi e per gli effetti della legge 09.01.2004 n. 6, un “amministratore di sostegno” in grado di poter tutelare l’invalido sia sotto l’aspetto giuridico che quello patrimoniale.