“Vendita farmaci senza obbligo di ricetta nei supermercati ed esenzioni”

 

Com’è noto  da qualche mese è stata introdotta la possibilità di vendere nei supermercati i farmaci non soggetti a prescrizione medica.

Con la circolare n. 3 del 3.10.2006, pubblicata sulla G.U. n. 232 del 5.10.2006, il Ministero della Salute ha fornito alcuni  criteri applicativi su questo argomento.

Il Ministero ha tra l’altro precisato che “le ricette del Servizio Sanitario Nazionale possono essere accettate esclusivamente dalle farmacie”. Questo comporta che i farmaci acquistati presso i supermercati non possono mai essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale e vanno quindi sempre pagati dagli interessati.

Ciò vale per i farmaci di fascia A senza obbligo di prescrizione, caso esplicitamente citato nella circolare ministeriale ma per analogia lo stesso principio  deve essere applicabile anche in relazione all’ipotesi di esenzione prevista dalla legge n. 203/2000 per i farmaci di fascia C a favore degli invalidi di guerra.

Quindi gli invalidi di guerra se vogliono ottenere gratuitamente dei farmaci di fascia C per i quali ricorrono le condizioni previste dalla legge 203/2000 devono obbligatoriamente rivolgersi alle farmacie

Si ricorda che ai sensi della legge 203/2000 i farmaci di fascia C possono essere erogati gratuitamente agli invalidi di guerra “nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente”.

(Solidarietà dic. 2006)