UN RITORNO AL PASSATO
del gen. Vincenzo Ruggieri
E’ stato per me motivo di intima soddisfazione “scaricare” da internet la sentenza n. 7/2007/QM in data 11 luglio 2007 e depositata in data 7 agosto dello stesso anno della Corte de Conti a Sezioni Riunite.
Una sentenza che segna veramente un ritorno al passato. Un ritorno che vede finalmente la forza del diritto prevalere sul diritto della forza. Una sentenza che ha fatto tremare le vene ai polsi di illustri docenti della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Una sentenza che dà lustro al Diritto Amministrativo e che costituirà un “precedente senza precedenti”. Una sentenza che riempie i cuori di gioia perché fa giustizia di quella burocrazia che taglieggia, è il caso di dirlo, il personale statale in quiescenza in attesa del provvedimento definitivo di pensione.
Stati d’ansia. Interminabili ricorsi gerarchici e giurisdizionali vinti ed impugnati. Addebiti di somme percepite in più per decenni e forse più.
Con questa sentenza la Corte celebra la cessazione delle sofferenze di quanti, in attesa del decreto definitivo di pensione si raccomandavano a Padre Pio o a San Didero (ignoto patrono dei pensionati, vescovo vissuto tra il 540 e il 608) di non essere colpiti dalla inesorabile scure dell’indebito percepito.
La Corte, con una sentenza di oltre venti pagine dattiloscritte esamina tutti i punti dell’annosa controversia. Punti che noi dell’UNUCI conosciamo bene e che abbiamo sempre manifestato con forza in tutte le circostanze.
Prima di ogni cosa la “buona fede” del pensionato nella riscossione dei ratei. La “buona fede” che non poteva e non può essere messa in discussione. Punto due, l’errore della Pubblica Amministrazione. Punto tre, la durata del procedimento: anche vent’anni e più. Una vera indecenza.
Cosa ne può il pubblico dipendente che, collocato in quiescenza, dall’esame degli atti che precedono l’emissione del decreto concessivo di pensione riesce solo a controllare i propri dati anagrafici? Il resto, per gli importi determinati dall’ente soccorre un vero e proprio atto di fede. “Iddio me la mandi buona” esclama il pensionato all’arrivo del decreto definitivo di pensione. E con quel pezzo di carta contenente infiniti quanto incomprensibili richiami legislativi, va alla ricerca di qualche collega capace di interpretare quanto hanno scritto i soloni romani. Importi diversamente denominati e concessi a vario titolo. Calcoli difficili da controllare.
L’attesa del provvedimento definitivo ha reso stressante la vita del pensionato. Senza considerare le varie sentenze salvabilancio emesse anche dalla Corte Costituzionale che ha fatto prevalere l’interesse generale su quello particolare dell’interessato creando situazioni di grave disagio economico e modificando ed incidendo sulla certezza del diritto per “salvaguardare l’equilibrio del bilancio statale”. Strano a dirsi che l’equilibrio del bilancio statale è sempre affidato ai pensionati. Per gli altri e per gli stessi governanti l’equilibrio del bilancio non conta. Le risorse vengono sempre reperite. Devo in questa sede rimarcare con forza che il pensionato è privo di forza contrattuale. E bloccare le perequazioni è diventato lo sport preferito dei nostri governanti.
Finalmente la Eccellentissima Corte, detta anche Giudice delle Pensioni ha messo la parola fine a questa continua frustrazione.
La Corte così conclude la coraggiosa sentenza:
PER QUESTI MOTIVI
“le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, previa riunione di rito, risolvono le epigrafe questioni di massima nel senso che, in assenza di dolo dell’interessato, il disposto contenuto dell’art. 162 del DPR 1092/1073, concernente il recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell’ambito della disciplina sopravvenuta dalla legge n. 241/90, per cui, a decorrere dall’entrata in vigore di detta legge n. 241 del 1990, decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull’affidamento riposto nell’Amministrazione”.
Per completezza di informazione corre l’obbligo di precisare che la legge 7 agosto 1990 n. 241 è stata pubblicata sulla G.U. del 18.8.1990 ed è entrata in vigore il 2 settembre dello stesso anno.
La sentenza, che non ho difficoltà definire di alto profilo giuridico, prevede anche un termine di decorrenza quindi a datare dal 2 settembre 1990 i recuperi effettuati dovrebbero, a parere di chi scrive, essere restituiti (per non creare facili aspettative e per doverosa prudenza uso il condizionale) ovviamente a domanda degli interessati, e sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla citata sentenza.
La domanda di rimborso e/o di sospensione del recupero dell’indebito, va presentata all’INPDAP che eroga il trattamento economico di pensione entro il quinquennio dalla data del deposito della sentenza.
Non è difficile prevedere successivi contenziosi specie sulla decorrenza retroattiva della sentenza in quanto raramente, il Giudice delle Pensioni, si è espresso in maniera così favorevole agli aventi diritto.
Per dovere di cronaca va precisato che le sentenze producono effetti dalla data di deposito delle stesse. Questa volta i Magistrati contabili hanno trovato il coraggio e la forza di riconoscere un diritto che farà certamente discutere.
Segue il facsimile della domanda da inviare all’INPDAP intesa ad ottenere, a secondo dei casi, la sospensione dell’addebito e relativo rimborso o solo il rimborso dell’intera somma trattenuta.
RACCOMANDATA A.R.
_______________, _________________
ALLA DIREZIONE PROVINCIALE I. N. P. D .A. P.
Via_________________n.________
___________ ________________
OGGETTO: Indebito pensionistico. Irripetibilità.
Il sottoscritto_________________________nato a_____________________ il________________domiciliato in____________Via_____________________n_____Codice Fiscale n_________________titolare del trattamento economico di pensione posizione n._____________, destinatario dell’addebito di €uro_________ elevato e formalizzato con provvedimento n._______ in data__________________, ai sensi e per gli effetti della sentenza n.7/2007/QM in data 11 luglio 2007 depositata in Segreteria in data 7 agosto 2007, della Corte de Conti a Sezioni Riunite, ed in considerazione che l’importo di pensione attribuita in via provvisoria in attesa del provvedimento definitivo è stato percepito senza dolo e per errore esclusivo della Pubblica Amministrazione e che il trattamento provvisorio è stato corrisposto per un periodo di anni_________ di gran lunga superiore a quello previsto dall’art. 2 della Legge 241/90 (gg. 330 cfr decreto 16 settembre 1993 n. 603 “Regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt. 2 e 4 della L. 241/90 nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa”),
C H I E D E
(*) (l’immediata sospensione della ritenuta) e la restituzione le somme indebitamente trattenute con relativi interessi e rivalutazione monetaria entro trenta giorni dalla ricezione della presente.
Trascorso infruttuosamente tale termine ed in presenza di colpevole inerzia comportamentale mi vedrò costretto a formulare denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 328 del Codice Penale.
Con la presente procedo altresì alla costituzione in mora ai sensi e per gli effetti degli artt. 1206, 1207 e 1208 del Codice Civile fatta salva ogni altra azione idonea a tutelare ogni interesse connesso alla pratica in trattazione.
FIRMA
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(*) per gli addebiti in corso si chiederà la sospensione e la restituzione. Per gli addebiti estinti si chiederà solo la restituzione.