Stabilizzazione Ufficiali di complemento e riservisti
L’articolo 1, comma 519 della legge finanziaria 2008, (Stabilizzazione personale pubbliche amministrazioni), destina il 20% delle risorse disponibili del fondo, istituito con il comma 96 legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per il 2007), alla stabilizzazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
Il provvedimento interessa gli ufficiali in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, quelli che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 e coloro che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano stati assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive). Inoltre, le amministrazioni interessate sono autorizzate a continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato di cui sopra in servizio al 31 dicembre 2006.
Gli interessati sono invitati a segnalare la propria posizione per eventuali utili azioni di sostegno
Aggiornamento del 15/07/2008
Ricevute diverse richieste da parte di Ufficiali di complemento riguardanti la possibilità di stabilizzazione nelle Forze Armate in aderenza all’art. 1 della legge finanziaria 2007 la Presidenza Nazionale ha attivato il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare competente alla trattazione della materia che ha risposto con la lettera che segue che, al momento, non soddisfa le legittime aspettative degli interessati.