“Revoca - Decreti di pensione definitiva per attribuzione benefici economici”

 

 

La Ragioneria Provinciale dello Stato di Genova nell'esaminare un decreto di pensione definitiva, riformulato per l'attribuzione dei benefici economici derivanti dall'applicazione degli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928 ha precisato quanto segue:  La revoca o la modifica di un provvedimento definito di pensione può avvenire solo in base agli articoli 203 e seguenti del T.U. 1093/73 cosi riportati:

Gli articoli 203 e seguenti del T.U. 1093/1973 recitano:

 

Art. 203

(Competenza)

Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

 

Art. 204

(Motivi)

La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può avere luogo quando:

vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi  risultanti in atti;

vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;

siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento;

il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Va da se che un mutamento nell'interpretazione delle norme tramite circolari, pareri  od anche giurisprudenza successiva all'emanazione del decreto concessivo di pensione, non consente la modifica dello stesso.

In tal senso si è espressa la Ragioneria Provinciale dello Stato, nell'esaminare  un decreto di pensione definitiva riformato per l'attribuzione dei benefici economici derivanti dall'applicazione degli artt. 117 e 120 del RD 3458/1928.