“L’Istituto della REVERSIBILITA’”

un modesto contributo di chiarezza nel pianeta previdenziale

 

A seguito di quanto pubblicato nella nostra “Rivista UNUCI”, n. 3/4 marzo/aprile 2003; n. 5/6 maggio/giugno 2003; n. 11/12 novembre/dicembre 2003. Si trascrivono in sintesi le norme dell’istituto della reversibilità realizzate in collaborazione col nostro consulente Generale Vincenzo Ruggieri:

 

Il diritto di pensione ai superstiti, altrimenti detto di “reversibilità” è un trattamento di natura economico previdenziale che viene erogato in favore dei superstiti del pensionato deceduto in servizio o in quiescenza.

La legge 8 agosto 1995 n. 335 concernente la “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti, in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme di previdenza.

Con decorrenza dal 16/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) si dovranno seguire i criteri operativi già adottati dall’INPS. Facendo salva la precedente normativa per i trattamenti pensionistici ai superstiti il cui diritto al conseguimento sia sorto prima del 16/8/95.

Nell’intento di far luce nel particolare sensibile settore, ricorrendo ad un linguaggio, per quanto possibile domestico, - così come è gradito al Ministro della Funzione Pubblica - si forniscono i seguenti chiarimenti.

Nell’ambito dell’istituto delle reversibilità si possono avere le seguenti tipologie:

 

- reversibilità ordinaria qualora l'iscritto, al momento del decesso, sia già titolare di un trattamento di pensione diretta;

 

- indiretta ordinaria qualora il dante causa (il defunto) alla data di decesso (avvenuta in attività di servizio) sia in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni, ovvero di 5 anni di contribuzione, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio;

 

- reversibilità della pensione  privilegiata qualora il dante causa (defunto), titolare della pensione di privilegio, sia deceduto per le stesse cause che hanno determinato il riconoscimento del trattamento pensionistico; 

 

- indiretta di privilegio qualora il dante causa (defunto), in possesso di almeno un giorno di servizio, sia deceduto in servizio e per causa di servizio;

 

 Destinatari del trattamento ai superstiti

 

Sono destinatari di tale trattamento di pensione i superstiti del dipendente, secondo il seguente ordine:

a) il coniuge, per il quale non è richiesta nessuna condizione oggettiva ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione indiretta ovvero di reversibilità;

b) il coniuge separato, anche con addebito della colpa, nel qual caso il conseguimento del diritto alla pensione è condizionato dal possesso dell'assegno alimentare, ai sensi dell'art.5 legge 898/70, e dal non aver contratto nuove nozze;

c) il coniuge divorziato, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- sia titolare d'assegno di divorzio (alimentare) di cui all'art.5 della legge 898/70;

- non sia passato a nuove nozze;

- il coniuge divorziato dante causa deve essere deceduto dopo il 12 marzo 1987 data di entrata in vigore della Legge 6/3/87 n° 74 (legge sul divorzio);

- la data d'inizio del rapporto assicurativo del pensionato, ovvero dell'assicurato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- non esista coniuge superstite;

d) il coniuge divorziato, anche nell'ipotesi in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio ed il nuovo coniuge sia ancora in vita. In questo caso, il coniuge divorziato ha diritto (legge n.74/87) al trattamento di pensione purché in possesso dei requisiti di cui al punto (c) e, solo successivamente all'emissione di specifica sentenza, da parte del Tribunale competente, che stabilisca le quote spettanti, al coniuge ed all'ex coniuge, in proporzione alla durata dei singoli matrimoni e sulle condizioni economiche e reddituali ( Ord. 419 del 27/10/99 Corte Costituzionale ) Int. 52 del 18/10/2000;

 e) i figli ed equiparati, che alla data del decesso dell'assicurato, ovvero del pensionato, siano a carico del genitore e siano nelle seguenti condizioni:

- minori del 18° anno d'età;

- studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21° anno d'età;

- studenti universitari in corso legale di studi e comunque non oltre il 26° anno d'età;

- maggiorenni inabili a carico del dante causa (defunto);

 

sono equiparati a figli legittimi e naturali:

- i figli adottivi e quelli affiliati del lavoratore deceduto;

- i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto, per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'art.279 del codice civile;

- i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli art.580 e 594 del codice civile;

- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto;

- i figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto;

- figli postumi nati entro il 300° giorno dalla data di decesso del padre;

- figli che avendo i requisiti per il diritto, alla data di morte del genitore, erano coniugati.

In mancanza del coniuge e dei figli ovvero, se pur esistendo, non ne hanno diritto, la pensione spetta ai genitori del lavoratore deceduto che, alla data del decesso, presentino i seguenti requisiti:

- 65 anni d'età;

- non siano titolari di pensione diretta ed indiretta (sono escluse alcune categorie di trattamenti pensionistici elencati nel supplemento di luglio 1992 degli Atti Ufficiali dell'INPS allegato all'informativa INPDAP n.10 del 16.02.2000);

- siano a carico del lavoratore deceduto.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori ovvero, se pur esistendo non abbiano diritto al trattamento di pensione, spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili del lavoratore deceduto che, alla data del decesso, abbiano i seguenti requisiti:

- siano inabili al lavoro ( anche in età inferiore ai 18 anni );

- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;

- siano a carico del lavoratore deceduto .

Va ricordato che:

sono inoltre, destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati.

 

Misura del trattamento

La pensione indiretta è costituita da un'aliquota della pensione diretta, correlata al nucleo dei superstiti.

 

Aliquote

SUPERSTITI - PERCENTUALI

Coniuge o Orfano: 60%;

Coniuge con un Orfano: 80%;

Coniuge con due Orfani  : 100%;

Coniuge con tre Orfani   : 100%;

Coniuge con quattro o più Orfani: 100%;

Orfano solo: 60%;

Orfano minore, studente o inabile dal 17.8.95: 70%;

Due Orfani: 80%;

Tre o più Orfani: 100%;

Genitori Fratelli-Sorelle (la somma delle quote non può superare il 100 %): 15%  ciascuno.

 

Decorrenza:

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa (defunto).

 

Come si ottiene la prestazione:

La prestazione si ottiene a domanda, da parte del superstite avente diritto. La richiesta va presentata alla Sede Provinciale INPDAP competente per territorio. Si ricorda che la sede competente è quella ubicata nel territorio di residenza pensionato defunto.

 

Termini di presentazione:

La domanda volta alla concessione del trattamento pensionistico ai superstiti può essere presentata in qualsiasi periodo di tempo successivo al decesso del dante causa, ovvero del pensionato, con la sola esclusione del trattamento indiretto di privilegio per la cui concessione il superstite,  avente diritto al trattamento, deve inoltrare richiesta entro e non oltre i cinque anni dalla data di decesso del dante causa (defunto).

 

Si ricorda che:

a norma di codice civile, trascorsi dieci anni dal decesso del titolare del trattamento di pensione diretta, i ratei di pensione non riscossi si intendono prescritti.

 

Durata della prestazione:

L'erogazione della prestazione cessa con la morte del beneficiario, ovvero al venire meno delle condizioni soggettive richieste per il conseguimento del diritto (matrimonio del coniuge superstite o dei collaterali, maggiore età dei figli, cessazione dello stato d'inabilità, ecc.).

A tal riguardo va rilevato che il coniuge superstite, nell'ipotesi di cessazione dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, ha diritto ad un assegno pari a due annualità del trattamento percepito alla data del nuovo matrimonio.