Quesito - Indebiti Pensionistici

(Gen. Vincenzo RUGGIERO)

 

Il Cap. XY di Novara – pensionato INPS – destinatario di un addebito per aver percepito indebitamente in più la somma di € 810,11 durante il periodo 1.1.2003 al 30.6.2004, chiede se la nota sentenza n. 7/2007/QM in data 11.07.2007, della Corte dei Conti a Sezioni Riunite opera anche nelle gestioni INPS. Omette tuttavia di segnalare il tempo intercorso tra il collocamento in quiescenza ed il provvedimento definitivo concessivo del trattamento pensionistico. Elemento questo determinante ai fini di una eventuale sanatoria.

Infatti la Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la citata sentenza fonda essenzialmente l’eventuale “sanatoria” sull’eccessiva ed irragionevole durata del segmento temporale trascorso tra il collocamento in quiescenza e la data del provvedimento concessivo di pensione. La stessa rappresenta un elemento giurisprudenziale di grande spessore e può essere invocata in occasione del ricorso al Comitato Provinciale dell’INPS competente per giurisdizione.

Per quanto sopra suggerisco di inoltrare ricorso al citato Comitato avvalendosi della norma revista nell’art. 52 della Legge 9 marzo 1989, n. 88,   (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., n. 60, del 13 marzo) avente per oggetto “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, il quale, dopo aver previsto la facoltà di rettifica in ogni momento dei provvedimenti di erogazione di pensioni risultati erronei, stabilisce, al secondo comma, che, “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”.