QUANDO LE INTEGRATIVE SPECIALI SONO CUMULABILI
Riceviamo e pubblichiamo una analisi dello Studio Legale
Braschi Gianluca & Manini Emanuela del Foro di Firenze
Titolarità di due (o più) pensioni, delle quali una a carico della assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Inps) o a carico di gestioni obbligatorie di previdenza sostitutiva, esclusiva od esonerativa dei lavoratori dipendenti (Inail, Enasarco, Enpals…e l’altra a carico dello stato. Diritto alla indennità integrativa speciale sia sul trattamento pensionistico a carico dell’Inps (o di enti gestori di previdenza integrativa esclusiva o sostitutiva) sia su quello a carico dello Stato.
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Si segnala la sentenza n. 988/2007 del 21-29/9/2007, pronunciata dalla Corte d’Appello di Firenze, la quale, richiamando l’insegnamento, andato consolidandosi della Suprema Corte di Cassazione (sent. 4465/2000; per tutte Cass. Civ. Sez. Lav., Cass. civ. Sez. Lav. n. 3778/2007) ha riconosciuto il diritto del titolare di due pensioni, di cui l’una a carico dell’Inail (ente gestore di previdenza sostitutiva dell’Inps) e l’altra a carico dell’Inpdap, a percepire la indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento.
La vicenda prende avvio dal caso di una ex dipendente INAIL, titolare di pensione/rendita per l’attività prestata alle dipendenze del predetto istituto, il quale aveva negato il diritto a percepire la indennità integrativa speciale sulla rendita erogatale, a motivo della attribuzione di tale indennità sulla pensione a carico dello Stato.
Sia il Tribunale di Firenze, in primo grado, che la Corte d’Appello di Firenze, in secondo grado, hanno condiviso la tesi, fatta propria dalla ricorrente, secondo cui la indennità integrativa speciale sulla pensione erogata dall’Inail non può essere negata sul presupposto che tale indennità sia erogata sulla pensione statale, e, per l’effetto hanno condannato l’istituto previdenziale al pagamento in favore della pensionata della predetta indennità, oltre importi arretrati dalle singole scadenze fino all’effettivo pagamento.
Sul punto, riprendendo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, ha così argomentato la Corte d’Appello di Firenze “La disposizione del primo comma dell’art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 – secondo cui ai titolari di più pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o comunque integrative dell’assicurazione generale predetta l’indennità integrativa speciale è dovuta una sola volta – opera solo nei confronti dei titolari di più pensioni tutte a carico delle gestioni sopra indicate. Pertanto, nel caso di titolari di due pensioni, di cui una a carico…delle gestioni INPS e l’altra a carico dello Stato, entrambe accresciute dell’indennità in questione, l’INPS non può negare l’indennità integrativa speciale sulla pensione a suo carico, non trovando applicazione il menzionato art. 19 primo comma della legge n. 843 del 1978; né a tal fine gli è consentito avvalersi del disposto dell’art. 99, secondo comma, del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) – secondo cui al titolare di più pensioni o assegni l’indennità integrativa speciale compete a un solo titolo – in quanto detta norma legittima solo gli organi statali erogatori di forme di previdenza a carico dello Stato (nel caso di titolari di due o più pensioni tutte a carico dello Stato, ovvero parte a carico dello stato e parte a carico di altre gestioni previdenziali) a negare l’indennità integrativa speciale sulla pensione statale” (sent. 988/2007, cit.).
Stando così le cose, a fronte di tale orientamento, condiviso sia dai giudici di merito che dai giudici di legittimità, potrebbe rivelarsi di interesse per tutti coloro che siano titolari di due (o più) trattamenti pensionistici, di cui uno a carico dell’Inps (o di forme di previdenza integrativa esclusiva o sostitutiva) non accresciuto dalla indennità integrativa speciale, l’altro a carico dell’Inpdap comprensivo della I.I.S., rivendicare la predetta indennità nei confronti dell’Inps (o di gestioni obbligatorie di previdenza sostitutiva, esclusiva od integrativa dell’A.G.O.), nonché, per il caso di diniego del beneficio da parte degli istituti previdenziali nella fase amministrativa, intraprendere la controversia in sede giudiziaria dinanzi al Tribunale territorialmente competente (avente sede nella circoscrizione del luogo di residenza del pensionato.
Avv. Emanuela Manini
La Suprema Corte di Cassazione fa onore e rivitalizza la certezza del diritto da tempo "sottomesso" e "vilipeso" dalle esigenze di bilancio. Tuttavia, non può essere sottovalutata l’ipotesi, non tanta remota, di dubbia costituzionalità che crea la citata sentenza sul principio costituzionalmente protetto circa la disparità di trattamenti tra soggetti di cui, uno titolare di due pensioni INPDAP con I.I.S. non cumulabili, ed altro di due pensioni (come il precedente) una a carico INPDAP e l'altra a carico INPS, con I.I.S. cumulabili.
Principio che potrebbe portare ad una revisione complessiva della giurisprudenza con una più generosa interpretazione della norma, afflitta dal costante riferimento alle disponibilità finanziarie, solo quando i destinatari sono i pensionati considerati parassiti, pur se in passato hanno pagato esosi contributi previdenziali.
Gen. Vincenzo Ruggieri