Notifica e recuperi indebiti

 

La Direzione Centrale Pensioni dell’INPDAP, interessata dalla Presidenza, ha reso noto che sono state impartite direttive alle sedi periferiche con l’informativa n. 12 del 12/02/2000 e con nota operativa n. 39 in data 20/06/2006 su notifica e recupero debiti.

In ottemperanza ai principi introdotti dalla legge 241/1990 ( conosciuta anche come legge sulla trasparenza) ed ai sensi dell’art. 193 del D.P.R. 109271973 la notifica dell’avvio della procedura di recupero deve comprendere il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, avendo in allegato copia del decreto che ha dato avvio alla procedura e copia dei calcoli che determinano le somme da recuperare. In caso di mancato rispetto delle norme suddette gli interessati possono richiedere ai sensi delle citate direttive della Direzione Centrale richiedere la documentazione eventualmente non trasmessa ed opporre eventuali proprie note esplicative prima di dare avvio alle procedure giuridicoamministrative.

 

RECUPERO INDEBITI PENSIONISTICI

 

A seguito di reiterate lamentele ed istanze della Presidenza UNUCI e di altri Enti, la Direzione Centrale INPDAP ha diramato elle Sedi periferiche le seguenti direttive:

 

1.  INFORMATIVA N. 12 del 12.02.2000

 

OGGETTO: Accertamento, notifica e recupero indebito.

In merito alle operazioni di recupero da parte delle Sedi provinciali INPDAP di somme indebitamente erogate sui trattamenti pensionistici, le OO.SS. ed i Patronati, in nome e per conto dei propri assistiti, ovvero i diretti interessati hanno rivolto a questa Direzione Centrale, anchenelle vie brevi, numerose lamentele.

A titolo meramente esemplificativo si elencano alcune delle più ricorrenti anomalie evidenziate:

- ritardata o mancata partecipazione del debito: in alcuni casi la stessa è stata inviata dopo l’avvenuto totale   recupero del debito medesimo;

- insufficiente esposizione dei motivi in fatto e in diritto, nonché inesattezza del richiamo a disposizioni legislative contenute nella comunicazione del debito;

- assenza di chiarezza illustrativa in ordine alle singole operazioni contabili.

Al riguardo, si rammenta che l’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale produrrà i suoi effetti.

Giova altresì sottolineare che l’omissione della comunicazione può comportare l’illegittimità per violazione di legge, ed il conseguente annullamento, del provvedimento adottato.

Ciò premesso, nel far rinvio alle generali direttive contenute nella circolare della Direzione Generale del Tesoro n. 1397 del 21 dicembre 1982 (Procedura per l’emissione dei provvedimenti di addebito in sede di accertamento di crediti erariali su partite di pensione) ed in quella n. 338 in data 27 febbraio 1991 diramata dalla ex Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro (Applicazione della legge 7/8/1990, n. 241, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), si forniscono le

seguenti ulteriori istruzioni per la corretta applicazione della norma soprarichiamata, alle quali le Sedi provinciali INPDAP devono tassativamente uniformarsi, tenuto conto che i criteri che devono regolare i rapporti con gli utenti sono quelli del buon andamento dell’azione amministrativa, della trasparenza contabile e della eliminazione di qualsiasi eventuale possibile “contenzioso”:

1) la comunicazione di avvio del procedimento deve essere portata tempestivamente a conoscenza degli interessati, sempre prima della emissione della rata di pensione sulla quale è stata disposta la ritenuta cautelare. A detta comunicazione deve sempre essere allegata una copia dell’elaborato informatico dal quale risultino le operazioni contabili che hanno determinato l’importo del debito. In considerazione peraltro della complessità della lettura dell’elaborato stesso, le Sedi provinciali INPDAP avranno cura di illustrarne i criteri nella lettera di trasmissione diretta agli interessati, ovvero di invitare gli stessi nei locali degli Uffici per una completa, chiara ed esaustiva esposizione dei fatti;

2) la nota di addebito, con la quale viene partecipato al pensionato l’accertamento definitivo del debito e le relative modalità di recupero, deve essere sufficientemente particolareggiata e documentata.

Si richiamano infine le Sedi provinciali INPDAP sulle conseguenze amministrative e disciplinari in ordine alla inosservanza delle norme sulla trasparenza amministrativa.

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to Dr. Luigi MARCHIONE

 

 

2.  NOTA OPERATIVA N. 39 del 20.06.2006

 

OGGETTO: “Comunicazione di debito” e “provvedimento di recupero di somme erogate

indebitamente”.

Questa Direzione Centrale ha predisposto gli uniti modelli “Comunicazione di debito” e di “Recupero di somme erogate indebitamente”, al fine di coordinare e uniformare le procedure adottate dalle sedi provinciali e territoriali INPDAP. (allegati A e B)

A tale proposito, sottolineato che l’azione della P.A. deve essere pubblica e trasparente, si fa presente che il procedimento amministrativo, costituito da quella serie di atti che portano all’emissione del provvedimento amministrativo, deve essere sempre reso noto all’utente.

Ne consegue che il provvedimento che dispone la ripetizione del pagamento indebito, deve essere illustrato sia dal punto di vista naturale degli eventi, sia da quello dei motivi in fatto e in diritto che hanno determinato la decisione dell’Istituto di procedere al recupero.

Ciò premesso, dopo aver dato comunicazione personale della “comunicazione di debito”, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, come modificati dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, al pensionato deve essere notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di recupero di somme erogate indebitamente con l’indicazione, si ripete, di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’emanazione.

Si ribadisce la necessità che ogni motivazione sia riferita al singolo caso concreto nel modo più esauriente possibile, richiamando le circostanze che hanno determinato il debito che viene comunicato ed i relativi riferimenti legislativi, e non anche motivazioni estranee o generiche frasi di stile.

Nella parte dispositiva del provvedimento in questione, precisato che l’indicazione della ritenuta, pari ad 1/5 della pensione, viene effettuata a solo titolo cautelativo sul trattamento pensionistico, nell’attesa che si pervenga alla definitiva regolazione del debito, si fa presente che,

qualora la somma indebitamente corrisposta risulti di minima entità, se ne potranno indicare

direttamente le modalità di recupero in unica soluzione.

Premesso che i modelli in questione sono di carattere indicativo, in considerazione delle numerose cause che possono determinare l’accertamento ed il conseguente recupero del debito pensionistico, codeste sedi avranno cura, a seconda della natura del debito, di modificare / integrare la parte motiva dei provvedimenti stessi, richiamando le disposizioni normative e regolamentari pertinenti.

Si ricorda che la comunicazione di debito deve essere tempestivamente notificata all’interessato, sempre prima della emissione della rata di pensione sulla quale è stata disposta la ritenuta cautelare.

Si coglie, da ultimo, l’occasione per richiamare l’attenzione di codeste sedi sull’obbligo di inviare sempre all’utente apposita comunicazione anche nei casi di applicazione di provvedimenti individuali che comportano la corresponsione di somme.

A detta comunicazione, debitamente documentata, deve essere allegata una copia dell’elaborato informatico dal quale risultino le operazioni contabili che hanno determinato l’erogazione di somme arretrate, con l’indicazione altresì delle somme liquidate a titolo di interessi legali e/o rivalutazione monetaria, se spettanti.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

 

 

Allegato “A”

 

OGGETTO: Comunicazione di debito – Recupero somma di € ___________________________

sulla pensione iscrizione n. _______________________.

In osservanza alle disposizioni contenute negli art. 7 e 8 della legge 7/8/1990, n. 241, come modificate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, si informa che sulla partita di pensione di cui lei è titolare è stato accertato un debito per somme in più corrisposte dal __________________ al________________ ammontanti ad €._____ _________________.

Tale somma risulta:

. dalla applicazione del provvedimento n° ________________ emesso in data ____________ da ______        _______ ____________ per: (specificare i motivi che hanno determinato il debito  nel modo più esauriente possibile, e con riferimento alle sole circostanze che hanno causato il debito stesso);

. dal conguaglio tra il trattamento pensionistico provvisorio liquidato da _________________ e la pensione definitiva di cui al decreto n° ________________ del ___________________.

Al recupero del suindicato debito si provvederà in via cautelativa mediante ritenuta mensile di €.________ _________ dal ____________________ al ___________________, pari ad 1/5 della pensione di cui alla iscrizione n° _______________.

Si allega copia dell’elaborato informatico dal quale risultano le operazioni contabili che hanno determinato l’importo del debito, e si fa riserva di successiva comunicazione per le modalità di recupero della somma residua.

Si precisa che la rifusione in oggetto potrà avvenire mediante versamento in un’unica soluzione da effettuarsi a sua cura sul c/c n. ___________________________ovvero mediante trattenuta pari ad 1/5 _______________

In quest’ultimo caso, qualora ella si trovi in gravi e documentate condizioni personali tali da non riuscire a sostenere la trattenuta come sopra specificata, potrà presentare motivata richiesta di ulteriore rateizzazione che sarà valutata dal direttore di sede e potrà, verificato quanto sopra specificato, essere accordata fino ad un massimo di 60 rate mensili.

Nei giorni e negli orari sopra indicati, lei potrà rivolgersi ai nostri Uffici per ulteriori chiarimenti, prendere visione degli atti del procedimento – salvo i casi di esclusione previsti dalla legge – e presentare memorie scritte e documenti, così come disciplinato dall’art. 10 della richiamata legge n. 241/1990.

Le ricordiamo inoltre che lei può, se preferisce, rivolgersi ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che La assisterà gratuitamente.

La trattazione della pratica è stata affidata a _____________________, mentre il responsabile del procedimento è _____________________________.

Cordiali saluti                                                                                                                       IL DIRIGENTE

 

 

ALLEGATO “B”

 

 

OGGETTO: Recupero di indebito pensionistico di € ….……… a carico del Sig./ra ……………. nato/a a …………….. il ……………………….., titolare della pensione iscrizione n………………….

IL DIRETTORE

VISTO

· il decreto legislativo 30/06/94, n. 479, istitutivo dell’INPDAP;

· l’art.2 della legge 8/08/95, n. 335, che istituisce presso l’INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché al personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato;

· il T.U. delle pensioni approvato con d.P.R. n. 1092 del 29/12/73, e successive modificazioni ed integrazioni;

· l’art. 172 della legge 11/07/80, n. 312, che legittima il conguaglio tra trattamento economico provvisorio e trattamento definitivo;

· l’art. 8, comma 2, del d.P.R. 08/08/86, n. 538 che pone in capo agli enti iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di Previdenza l’obbligo di rifondere le somme indebitamente erogate al pensionato in caso di errore nella comunicazione dagli stessi inoltrata, salvo rivalsa verso l’interessato;

· l’art. 30, comma 4, del decreto-legge 28/02/83, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge n. 131 del 26/04/83, che ribadisce la responsabilità dell’ente datore di lavoro che rilasci una inesatta certificazione, dalla quale discenda l’erogazione di una errata prestazione;

· gli artt. 86 e 197 del T.U. n. 1092/1973, come modificati rispettivamente dall’art. 30 della legge 29 aprile 1976, n. 177 e dall’art. 44, comma 3, del d.P.R. n. 429 del 08/07/86, che impongono al pensionato di comunicare ll’INPDAP ogni fatto che comporti cessazione ovvero riduzione della pensione e degli assegni accessori;

· l’art. 1, commi 260 – 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dispone la sanatoria e/o la riduzione degli indebiti pensionistici verificatisi anteriormente al 01/01/96 sulla base del reddito relativo all’anno 1995;

· il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, recante “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli nti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;

· l’art. 3 del d.P.R. n. 1544 del 30/06/55 che prevede la facoltà per l’INPDAP di concedere, a richiesta degli nteressati, la rateizzazione del rimborso del debito pensionistico entro un periodo massimo di 5 anni (60 rate);

· l’art. 2033 c.c. che dispone l’obbligo alla restituzione delle somme pagate e non dovute, la cui mancata rifusione costituirebbe un indebito arricchimento sine titulo a danno della collettività;

· la comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, effettuata con nota di questo Ufficio prot. n. ………………… del …………………..;

 

MOTIVI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (fatto e diritto) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

DISPONE

 

a) Il recupero della somma di €……………. mediante versamento in unica soluzione da effettuarsi entro ……… ……. da parte di ……………………sul conto corrente n…………………… intestato …………………  …………… ………    …………....,

indicando la seguente causale “Rifusione somme non dovute relative alla pensione iscrizione n…………… … …   intestata a ……………………………………………………”.

Copia del bollettino comprovante l’avvenuto versamento dovrà essere tempestivamente trasmesso a questa sede.

oppure

b) Il recupero della somma di €………………mediante ritenuta mensile di €……………….. dal ……………… al……………. sulla pensione iscrizione n……………………….. intestata a …………………………...

La presente vale come ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.

Si ricorda che, come già comunicato con nota prot. n………... del…………………, la trattazione delle sua pratica è stata affidata ………………………………………………..mentre il responsabile del procedimento è …………… ……………………………………….

 

IL DIRIGENTE

 

AVVERTENZE: Contro il presente provvedimento è ammesso:

1) ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della gestione competente, da consegnare direttamente o inviare a mezzo lettera raccomandata, a questa Sede provinciale ovvero alla Direzione Generale dell’Istituto – Via S. Croce in Gerusalemme, n. 55, 00185 Roma – entro 30 giorni dalla notifica (art. 8 d.P.R. n. 368/97).

2) Ricorso alla competente Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti.

 

 

Ricorso perequazioni della pensione

 

Con riferimento alla precedente comunicazione circa il ricorso contro la norma del D.L.,  del   19.11.2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. del 29.11.2007, n. 278, che riduce o blocca la indicizzazione delle pensioni sia pubbliche che private, si informa che chi fosse interessato deve inoltrare a mezzo raccomandata A.R., una domanda che si riporta in fac-simile.

Ricevuta risposta dall’INPDAP o accertato il silenzio (entro 30 giorni) da parte dell’Ente, occorre trasmettere allo Studio dell’Avv. Filippo de JORIO, sito in Piazza del Fante, 10 – 00195 Roma, ai numeri telefonici già resi noti, la sottonotata documentazione: 

 

  1. cedolino della pensione;
  2. decreto di pensione;
  3. istanza inviata all’INPDAP con relative ricevute della raccomandata;
  4. eventuale risposta dell’INPDAP.

 

Fac-simile domanda

 

All’ INPDAP (sede di appartenenza) ………

 

 

            Il sottoscritto …………………………… residente e domiciliato in ……………

Via ………………………… n. …. Cap….. codice fiscale …………………………… grado ………………… in quiescenza dal ………………. Iscrizione n. ……………, ha rilevato che la liquidazione dell’incremento annuale delle sue competenze pensionistiche,  per effetto dell’inflazione programmata legata al calcolo del “paniere ISTAT” così come previsto dalla legge 335/95, è incompleta o non è totalmente concessa.

            Ne deriva  una perdita costante del “valore” o potere d’acquisto della pensione, destinato a protrarsi nel tempo con caratteristiche di sempre maggiore gravità.

            Atteso quanto sopra,  il  sottoscritto  invita l’ente in indirizzo ad intervenire, per quanto di sua competenza, affinché il contenuto della prestazione pensionistica dell’esponente venga ripristinato al 100%, con salvezza dei diritti acquisiti e fatta salva la restituzione di quanto finora ingiustamente detratto, con accessori di legge.

            In difetto di pronto ed  adesivo riscontro, decorsi i termini di cui alla legge 241/90, il deducente si riserva di agire in ogni opportuna sede per la difesa del proprio diritto a percepire intero il  trattamento di quiescenza che gli compete.

 

Data                                                               Firma