Mutilati e invalidi: assegno sostitutivo dell'accompagnatore

Molti lettori continuano a chiedere informazioni sull'accompagnatore (militare o civile) dei mutilati ed invalidi, sull'assegno che l'ha sostituito e su chi ne abbia tuttora diritto, cosa che ci induce ad un punto di situazione sull'importante argomento.

In merito al diritto, il T.V. sulle pensioni di guerra (DPR n. 915/1978, e successive modificazioni) precisa all'art. 21 che ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E (assegni di superinvalidità) ... è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, che può essere anche un familiare del minorato.

L'importo dell'emolumento è articolato in 9 categorie decrescenti in rapporto alla grado delle invalidità descritte nella sotto stante tabella.

Categorie ex

 

Tipo di superinvalidità

Tabella E

 

 

 

1.

cecità bilaterale assoluta e permanente;

LetteraA

2.

perdita anatomica e funzionale 4 arti;

 

3.

paralisi totale arti inf. e paraplegia retto-vescicale;

 

4.

alterazioni facoltà mentali da imporre continuativa

 

 

degenza.

Lettera A bis

1.

perdita arti superiori sino perdita due mani;

 

2.

di sarti colazione o amputazione due cosce con

 

 

impossibilità permanente applicazione protesi.

LetteraB

1.

lesioni sistema nervoso centrale con profondi

 

 

irreparabili perturbamenti per vita organica;

 

2.

infermità tali da determinare continua degenza a

 

 

letto.

LetteraC

Perdita 2 arti stesso lato con impossibilità di protesi.

LetteraD

Amputazione ambo le cosce.

LetteraE

1.

perdita binoculare visus da 1/100 a 1/50 normale;

 

2.

perdita due arti o almeno 9 dita delle mani;

 

3.

alterazioni mentali con profondi turbamenti in vita

 

 

di relazione.

Lettere F, G,H

Non creano i presupposti per l'accompagnatore.

La norma prevedeva poi che i mutilati ed invalidi di cui alle infermità comprese nelle lettere A, A bis, B n. 1, C, D ed E n. 1 potessero ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore fra i giovani di leva che avevano optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza necessaria agli invalidi delle 4 categorie della lettera A e della prima categoria della lettera A bis gli interessati potevano richiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori e, in luogo di ciascuno di questi, ottenere a domanda la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

La legge n. 64/2001, istitutiva del Servizio nazionale civile, approvata in vista della sospensione della leva obbligatoria - che, di fatto, ha avuto decorrenza dal 1 ° gennaio 2005 - ha gradualmente portato alla sostituzione degli accompagnatori militari con i volontari civili.

La legge n. 288/2002 aggiunse alle categorie dei beneficiari:

Stante poi le difficoltà di fronteggiare tutte le richieste, la stessa legge dispose che, a far data dal l ° gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori sorgeva il diritto, per gli invalidi con infermità ascritte alle categorie A e A bis, ad ottenere un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per 12 mensilità.

Per ultimo interviene in materia la legge n. 44/2006 e, in attesa di una riforma organica, dispone che, per gli anni 2006 e 2007, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore è fissato in:

Alla liquidazione degli assegni provvedono le amministrazioni e gli enti competenti per l'erogazione dei trattamenti pensionistici, che sono tenuti anche ad eventuali conguagli per i miglioramenti concessi a decorrere dal l ° gennaio 2006.

Conclusivamente, gli interessati debbono richiedere al Servizio Civile nazionale (Via San Martino della Battaglia 6 - cap 00186 Roma) l'assegnazione dell'accompagnatore, allegando la documentazione necessaria a dimostrarne il diritto. L'istanza è opportuno inviarla in copia all'INPDAP (o altro ente) che gestisce la pensione mensile e che deve liquidare l'assegno sostitutivo in caso di risposta negativa da parte del Servizio civile, o di suo silenzio protratto oltre il 60° giorno dalla ricezione dell'istanza (scatta il diniego automatico previsto dall'art.l - n. 2 della citata legge n. 288/2002).

Per notizia, modelli di domanda si possono ottenere presso le sedi distaccate dell'INPDAP o sono scaricabili dal nostro sito www.unucLorg

Giuseppe Del Ponte

 

 

 MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L’ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL’ACCOMPAGNATORE

 

                                (1) ………………………………….

                                                                              ………………………………….

                                                                              ………………………………….

                                                                              ………………………………….

 

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell’accompagnatore (Legge 27 dicembre 2002

                    n. 288 e legge 7 febbraio 2006, n. 44).

 

Il/La sottoscritto/a: cognome……………..………….…….nome…….…………………………..

nato/a  il …………..………………a……………….……………………… (prov………) residente a ………………………………………………………………………….. (prov.……..) in via / piazza……………………………………………………………….n. ……  (cap……….) tel. ……………..

grande invalido/a di tabella E, lettera………… (iscrizione n…………………)come da allegato mod.69 o decreto concessivo di pensione, chiedo, ai sensi della citata legge n. 288/2002, e n. 44/2006, l’assegno sostitutivo dello accompagnatore civile per l’anno ……. .

(2)Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano) di avere:

- di aver usufruito per l’anno……. dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore o di aver ricevuto comunicazione di averne titolo dall’Ufficio VII di cui all’art. 2, comma 2;

- di aver espletato  gli adempimenti, prescritti dalla Legge suddetta, per ottenere l’assegnazione  dell’accompagnatore, come risulta dalla documentazione allegata (dichiarazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale del servizio civile e Ministero della Difesa, ovvero copia autenticata della domanda per l’assegnazione dell’accompagnatore e della relativa raccomandata, recante un timbro postale di data antecedente di almeno sessanta giorni a quella della presente domanda)(3);

- di aver titolo alla precedenza stabilita dall’art. 1, comma 2, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano dell’accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore - come attestato dagli atti allegati – il quale è stato/sarà posto in congedo in data……………;

- di aver titolo alla precedenza stabilita dall’art. 1 comma 4 della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti allegati.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Ufficio VII di cui all’art. 2 comma 2, dell’eventuale assegnazione dell’accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

 

Data ……………..                                       firma…………………………………………

 

 

 

Avvertenze:

In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 445.

(1) Indirizzare all’ente erogatore della pensione

(2) Barrare il caso che interessa

(3) Sono esenti dall’obbligo di allegare la documentazione coloro che hanno fruito dell’assegno sostitutivo o che hanno avuto comunicazione dal competente Ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze di averne titolo