“Legge 54/2006”

La cura  dei figli attribuita ad entrambi i genitori

 

La legge 54/2006 – che detta disposizioni in materia di separazione dei genitori e affido condiviso, modificando l’articolo 155 e seguenti del codice civile – “rivoluziona” il ruolo dei padri i quali, per la quasi totalità, si sono visti finora esclusi dall’affidamento dei figli in caso di separazione. Infatti, negli anni, è diventata la norma  in caso di separazione individuale dei coniugi, quella che i figli fossero affidati esclusivamente alla cura della madre.

La legge sull’affido condiviso dei figli in caso di separazione dei genitori, in vigore dal 16 marzo, introduce importanti novità anche in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.

Il provvedimento modifica, in particolare, l’articolo 155 del Codice Civile e stabilisce che l’affidamento dei  figli che prima andava esclusivamente alla madre (nell’85%  circa dei  casi) sarà di entrambi i genitori. Il figlio minore ha il diritto di “ricevere cura” da entrambi con il conseguente dovere da parte della madre e del padre di “contribuire alla cura” dello stesso. L’affidamento esclusivo ad un solo genitore (articolo 155 bis) diviene ora l’eccezione, perciò si ritiene che entrambi i genitori anche in caso di separazione personale,  potranno continuare a beneficiare della normativa sulla tutela della maternità e paternità disciplinata dal testo unico n. 151/2001 non essendo prescritta in nessuno dei casi che seguono la convivenza.

I benefici previsti dal testo unico sono molteplici e riguardano:

Il congedo di paternità

Il congedo parentale

Riposi giornalieri

Riposi e permessi con figli con handicap grave:

Congedi per malattia del figlio