“Legge 54/2006”
La legge 54/2006 – che detta disposizioni in materia di separazione dei genitori e affido condiviso, modificando l’articolo 155 e seguenti del codice civile – “rivoluziona” il ruolo dei padri i quali, per la quasi totalità, si sono visti finora esclusi dall’affidamento dei figli in caso di separazione. Infatti, negli anni, è diventata la norma in caso di separazione individuale dei coniugi, quella che i figli fossero affidati esclusivamente alla cura della madre.
La legge sull’affido condiviso dei figli in caso di separazione dei genitori, in vigore dal 16 marzo, introduce importanti novità anche in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.
Il provvedimento modifica, in particolare, l’articolo 155 del Codice Civile e stabilisce che l’affidamento dei figli che prima andava esclusivamente alla madre (nell’85% circa dei casi) sarà di entrambi i genitori. Il figlio minore ha il diritto di “ricevere cura” da entrambi con il conseguente dovere da parte della madre e del padre di “contribuire alla cura” dello stesso. L’affidamento esclusivo ad un solo genitore (articolo 155 bis) diviene ora l’eccezione, perciò si ritiene che entrambi i genitori anche in caso di separazione personale, potranno continuare a beneficiare della normativa sulla tutela della maternità e paternità disciplinata dal testo unico n. 151/2001 non essendo prescritta in nessuno dei casi che seguono la convivenza.
I benefici previsti dal testo unico sono molteplici e riguardano:
Il congedo parentale
Riposi giornalieri
riconoscimento al padre lavoratore del diritto a due periodi di riposi giornalieri della durata di un'ora ciascuno durante il primo anno di vita del bambino: Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Questi riposi sono dovuti: in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga: nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (casalinga, disoccupata, o lavoratrice autonoma); in caso di grave infermità della madre.
Riposi e permessi con figli con handicap grave:
diritto della lavoratrice madre in
alternativa al lavoratore padre, anche adottivi, al compimento del terzo anno di
vita del bambino con handicap grave, a fruire di tre giorni di permesso mensile
coperti da contribuzione figurativa;
diritto della lavoratrice madre, in alternativa al lavoratore padre, al raggiungimento della maggiore età del figlio portatore di handicap grave, da fruire di tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, a condizione che sussista convivenza con il figlio, ovvero che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
entrambi i genitori,
alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni
ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Non si ritengono applicabili i benefici previsti per la limitazione del lavoro notturno che vengono riconosciuti, seppure in alternativa, in caso di convivenza tra i due genitori, ovvero quando la lavoratrice o il lavoratore sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.