Irripetibilità di indebiti pagamenti e nuova Sentenza del Consiglio di Stato
del Gen. Vincenzo Ruggieri
Indebito oggettivo: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato…., così si esprime il Codice Civile all’art.2033.
A tale principio si ispira la sentenza del Consiglio di Stato – IV Sez. n. 293 in data 4 febbraio 2008.
“Il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile”.
La sentenza non lascia margini di manovra e si abbatte inesorabilmente, come la scure, sulla retribuzione di una dipendente della Pubblica Istruzione.
Il caso è meritevole di approfondimento. Ha origine a seguito di un addebito elevato con decreto in data 26 settembre 1996 della Direzione Provinciale del Tesoro di Caserta con cui è disposto il recupero delle maggiori somme pari a € 3.739,027, corrisposte e non dovute, nel periodo 1.7.1988 - 31.8.2004.
Dopo sedici anni la Pubblica Amministrazione si accorge che le attribuzioni stipendiali prima, e pensionistiche poi, disposte con formali provvedimenti, sono errate e ne decide il recupero.
L’Alto Consesso, ispirandosi alla citata norma, precisa che “la doverosità del recupero esclude che l’Amministrazione sia tenuta a fornire una specifica motivazione, essendo invece sufficiente che siano indicate le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alle somme corrisposte.
Mentre un avvinazzato ed imbottito di droga alla guida di una autovettura investe ed uccide uno o più passanti può invocare le attenuanti generiche, il povero dipendente che, non per colpa sua ma per colpa della Pubblica Amministrazione, riceve un trattamento economico superiore al dovuto, non può invocare la buona fede, nè può essere destinatario di “attenuanti generiche”. Deve pagare e basta. Anche se la Pubblica Amministrazione si accorge dell’errore dopo un segmento temporale di ben sedici anni.
Assai discutibile è la decisione. Dopo il 1942, anno di approvazione del Codice civile, sono state emanate norme che impongono alla Pubblica Amministrazione non già un carattere d’imperio, ma rispetto del cittadino che non può più subire passivamente comportamenti lesivi della propria personalità e che la stessa Costituzione tutela.
La Pubblica Amministrazione non può più essere arbitra assoluta. Nei suoi atti deve dimostrare di essere stata efficiente senza attribuire al dipendente colpe della propria responsabilità.
In ordine al profilo della rilevanza della buona fede del debitore, Il Consiglio di Stato ha precisato che essa non può rappresentare un ostacolo all’esercizio da parte dell’Amministrazione del recupero dell’indebito (ex pluribus, C.d.S., sez. VI, 12 luglio 2004, n. 5067; 3 dicembre 2003, n. 7953; 7 luglio 2003, n. 4012; 17 ottobre 2005, n. 5813), neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dall’erogazione delle somme, comportando in capo all’Amministrazione solo l’obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore (Cons. Giust. Ammin. Sicilia, sez. giurisd., 14 ottobre 1999, n. 517; C.d.S., IV, 22 settembre 2005, n. 4964).
Tale assunto è stato tuttavia oggetto di critiche in quanto vessatorio e non sempre praticabile.
Resta infine da comprendere come mai l’Alto Consesso non ha tenuto conto dell’Istituto della prescrizione e della decadenza significando che il diritto da parte della P. A. della ripetizione dell’indebito non può essere esercitato all’infinito, facendo venir meno la certezza del diritto, cardine della Giustizia Amministrativa, oltrechè il principio del consolidamento conseguente, nel caso specifico, agli atti formali di attribuzione stipendiali, e pensionistici ripetutisi a distanza di lunghi anni.
Consolidamento, è bene ricordarlo, che discende dalla convinzione del percipiente di ricevere una retribuzione corretta e sull’affidamento riposto da questi negli atti della Pubblica Amministrazione, specie se già assoggettati al controllo di legittimità.
Resta infine un commento politico dal quale chi scrive non può prescindere.
Da una parte si grida all’impoverimento delle famiglie ed al diminuito potere di acquisto delle retribuzioni dei dipendenti in generale e dei pensionati in particolare. Dall’altra si emanano provvedimenti legislativi che inaspriscono il regime fiscale e sentenze intese a colpire sempre ed indiscriminatamente il trattamento previdenziale in modo particolare quello di reversibilità.
In tale circostanza anche l’immagine della Pubblica Amministrazione ne esce affuscata. La sentenza ne esalta l’inaffidabilità e deprime il già scarso rispetto per le Istituzioni.