“Interventi assistenziali per il personale militare e civile in servizio ed in quiescenza”
Dal Capitolo 6° della “Guida al Benessere” dello Stato Maggiore dell’Esercito – Reparto Affari Generali:
L’erogazione di interventi assistenziali individuati in denaro (sussidi) costituisce una facoltà dell’Amministrazione della Difesa, che si esteriorizza in un gesto di solidarietà verso i dipendenti militari in servizio ed in quiescenza ed i loro familiari, ovvero superstiti.
I suddetti interventi vanno dal sussidio “pietatis causa” all’erogazione di contributi volti ad aiutare il dipendente per far fronte ad esigenze impreviste che comportano oneri tali da porre in crisi il bilancio familiare.
Da ciò scaturisce che l’intervento assistenziale non può assumere finalità analoghe all’attività di Enti mutualistici nè tantomeno può essere concesso a seguito di richieste motivate da insufficienza nel trattamento economico retributivo. Esso si fonda invece sull’accertamento dello stato di bisogno dei richiedenti concretamente verificato in relazione a specifiche e particolari esigenze.
L’assistenza mediante la concessione di interventi assistenziali individuali in denaro (sussidi) deve rispettare i seguenti criteri:
a) essere fondata su valida, regolare, documentata istanza del richiedente;
b) intervenire esclusivamente quando esiste un comprovato, grave e contingente stato di bisogno provocato da eventi eccezionali e/o particolari. Nella relativa valutazione sarà tenuto debito conto del carico di famiglia del richiedente, del reddito complessivo del nucleo familiare, di eventuali interventi assistenza li effettuati in precedenza nonchè di ogni altro fattore che si rifletta favorevolmente o sfavorevolmente sulla situazione economica considerata;
c) coprire, parzialmente, sensibili ed indispensabili spese sostenute in dipendenza dell’evento e/o per rilevanti danni subiti ai beni di prima necessità;
d) non avere carattere generalizzato, risarcitorio, istituzionalizzato, periodico;
e) non avere carattere preventivo, ad eccezione di casi di comprovata ed eccezionale necessità ed urgenza;
f) tenere conto degli interventi di natura economica dovuti da organismi mutualistici, assicurativi o scolastici, di natura sia pubblica sia privata.
La normativa di riferimento è la circolare n. DGPM/313 in data 27/03/01 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.
I destinatari dell’assistenza sono:
1) il personale militare in servizio permanente ed in quiescenza nonché familiari, ma con le seguenti limitazioni:
coniuge convivente; purché non siano previste provvidenze da parte del proprio datore di lavoro per motivi analoghi;
figli conviventi; nel caso siano senza mezzi propri di sostentamento;
genitori e suoceri con reddito non superiore all’equivalente della pensione sociale, allorché vi sia stato concorso nelle spese. In presenza di fratelli e/o sorelle, anche se impossibilitati a concorrere, l’importo delle spese sarà ripartito fra tutti e sarà considerata, per la concessione del sussidio, solo la quota parte di competenza.
2) l familiari superstiti del personale militare deceduto purché titolari di trattamenti pensionistici di reversibilità;
3) i volontari a ferma breve, limitatamente al periodo della ferma e per le spese sostenute per se stessi, con esclusione delle cure e protesi ortodontiche;
4) I militari di leva in servizio, o loro familiari, nei seguenti casi:
· dopo la cessazione del servizio di leva, purchè ricorrano circostanze eccezionali di gravi difficoltà economico-familiari:
§ al militare cessato dal servizio per grave invalidità, riconosciuta dipendente da causa di servizio;
§ al coniuge o ai figli o ai genitori superstiti del militare deceduto per causa di servizio se titolari di trattamento pensionistico di reversibilità;
§ ai genitori superstiti, anche se non titolari di trattamento pensionistico di reversibilità, per acquisto loculo o tomba a terra per il militare deceduto.
IN QUALI CASI E’ POSSIBILE CHIEDERE UN INTERVENTIO ASSISTENZIALE?
Morivi
Le spese che possono originare le richieste di intervento assistenziale in denaro (sussidi), dovranno essere conseguenti a:
a) intervento di alta chirurgia o di particolare delicatezza e/o gravità, anche di natura estetica, qualora conseguente a grave incidente;
b) malattia che abbia comportato sensibili ed indispensabili spese;
c) applicazioni di protesi indispensabile (con esclusione di quelle per esigenze estetiche);
d) onoranze funebri, acquisto loculo e traslazione salma. Per il personale militare deceduto in servizio gli oneri documentabili di natura funeraria debbono essere diversi da quelli previsti dalla circolare n. 68/1805 in data 11.8.1983 della Direzione Generale della Sanità Militare;
e) rapina, furto con scasso, scippo (è escluso il furto di autovetture o su autovettura) da cui derivi la perdita di denaro contante e/o di beni non pignorabili a norma di legge che risultino dalla denuncia inoltrata dall’interessato alle autorità di Pubblica Sicurezza o ai Carabinieri;
f) calamità naturale, per quanto riguarda beni mobili di prima necessità e sempre che non siano previsti interventi da parte dello Stato, delle Regioni o di Enti pubblici o privati;
g) incendio, incidente, eventi particolari 1ualora abbiano provocato perdita e/o danni rilevanti ai beni di prima necessità.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Di seguito, si riportano i recapiti telefonici delle Direzioni Generali competenti a trattare la specifica materia.
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ENTE |
REPARTO |
DIVISIONE |
TEL. MILITARE |
TEL. CIVILE |
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PERSOMIL |
III |
9^ |
linea 931 int. 6792 |
06/49866792 |
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PERSOCIV |
4° |
11^ |
linea 931 int. 2725 |
06/49862725 |