Indennità integrativa speciale ai superstiti
infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 774-5 e 6 della l.f. 2007
Sul n. 3-4/2007 della nostra Rivista (p. 8) è apparso un mio articolo che illustrava sinteticamente la presunta irragionevole lesione di diritti quesiti dei superstiti, apportata dall’art.1, commi 774,775 e 776 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nel disporre che:
Vaste e comprensibili le reazioni della base di fronte a questo nuovo e vessatorio intervento del legislatore, in pregiudizio di una categoria certamente debole, ma altrettanto certamente onusta di meriti acquisiti dai congiunti dante causa nei lunghi anni di servizio reso alla Patria. Tale intervento cancellava infatti il più favorevole orientamento espresso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con sentenza n. 8/QM del 17 aprile 2002 secondo cui, in ipotesi di decesso di titolare di pensione diretta liquidata entro il 31.12.94, l’indennità integrativa speciale connessa al trattamento di reversibilità doveva essere concessa – proprio in applicazione dell’abrogato art. 15, comma 5 – nella misura piena (non al 60 %).
Eccezioni di incostituzionalità dei tre commi in argomento furono subito sollevate dalle Sezioni giurisdizionali regionali della Sicilia e della Puglia (ordinanze iscritte ai nn.387 e 388 del 2007 della Consulta), per presunte lesioni ai principi di: 1) ragionevolezza delle leggi; 2) uguaglianza dei cittadini; 3) diritto della difesa.
Fiduciosi attendevamo le decisioni della Corte costituzionale, oltre che per le ben argomentate ragioni giuridiche dei giudici “a quo”, per segnali favorevoli che ci giungevano da vertici politici ed amministrativi. Grande è stata invece la delusione nell’apprendere che la Corte costituzionale, con sentenza n. 74/2008, depositata il 28 marzo scorso, ha dichiarato non fondate le due eccezioni di incostituzionalità, nelle concorrenti considerazioni che:
· la funzione di interpretazione autentica della retroattività della legge trova divieti costituzionalmente tutelati solo in materia penale, sicché nel caso di specie non si può parlare di lesione dei canoni costituzionali di ragionevolezza, dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e della certezza delle situazioni giuridiche;
· il diritto alla pensione di reversibilità è per sua natura originario e, in merito alla decorrenza, la magistratura contabile aveva un orientamento maggioritario, ma non univoco;
· l’assetto recato dalla norma denunciata riguarda anche il complessivo riequilibrio delle risorse e non può, pertanto, non essere attenta alle esigenze di bilancio.
L’ultimo alinea spiega per l’ennesima volta l’arcano mistero delle classi deboli. Le esigenze di bilancio, che non impediscono i trattamenti scandalosi per la Casta, i milionari rimborsi ai partiti politici per spese elettorali e tant’altro, non permettono mai di risolvere - quantomeno parzialmente - il vergognoso problema della pensioni d’annata e, oggi, giustificano persino la lesione di diritti ottenuti dopo sofferti e defatiganti procedimenti giurisdizionali.