“Ancora sull’Indennità di Ausiliaria”

del Gen. Vincenzo Ruggieri

 

Un Socio di Lecce, con una chiamata di soccorso chiede di conoscere se agli ufficiali in ausiliaria alla data del 1° gennaio 2002, competa il ricalcalo della indennità di ausiliaria  per effetto di quanto disposto dall’art.1, comma 1 della L. 292/2002.

Documenta la richiesta col parere negativo del Centro Amministrativo dell’Esercito e con la circolare interpretativa negativa di Persomil. Risposta.

In effetti l’art. 3 della legge 292/2002, limiterebbe l’applicazione ai soli ufficiali in servizio permanente.

Si legge infatti: “Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4”.

Una espressione linguistica mai usata dal legislatore che crea non poche perplessità in quanto sospenderebbe implicitamente l’applicazione della L. 224/1986 e quella successiva l. 404/1990 (art. 6 comma 11) e potrebbe escludere dal beneficio, in maniera paradossale, anche quel personale in servizio all’esaurirsi degli stanziamenti “di cui all’art. 4.”

Persomil non solo non accoglie l’istanza ma va oltre e fa propria una decisione della Corte Costituzionale “…la scelta in concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore ordinario, chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economico generale e delle concrete disponibilità finanziarie” atteso che i richiedenti non hanno reclamato perequazioni annuali, per le quali vige una specifica disciplina, bensì l’applicazione della legge 224/1986 in quanto il trattamento economico nella posizione di ausiliaria è inciso dalle trattenute previdenziali nella stessa misura prevista per il personale in servizio.

Tuttavia, se è stata emanata una legge di spesa, certamente sarà stata in armonia con le disponibilità finanziarie, per cui è da ritenere sufficiente la copertura, e pertanto la negazione al personale in ausiliaria costituirebbe una violazione del diritto previdenziale che, a fronte di pagamenti di contributi, viene meno il successivo diritto patrimoniale connesso ai contributi versati. In sostanza si verifica un depauperamento dell’ufficiale in ausiliaria ed un arricchimento senza giusta causa della Pubblica Amministrazione (ex art. 2041 c.c.). Principio sempre trascurato anche dalla Consulta.

In sostanza il personale in ausiliaria paga per vedersi accrescere il trattamento previdenziale, ma successivamente la Pubblica Amministrazione non gli riconosce tale diritto.

In altra circostanza il legislatore si è espresso con una diversa espressione linguistica: “non produce effetti ai fini della determinazione dell’indennità di ausiliaria”, escludendo in tal modo, senza se e senza ma, sia pure in odore di dubbia costituzionalità, la categoria del personale in ausiliaria. Cosa questa con non si evidenzia dalla L. 295/2002 invocata dall’ufficiale.

Al diniego, sia pure con insufficiente e carente motivazione, da parte del Centro Amministrativo  non resta che il ricorso alla Corte dei Conti auspicando che il magistrato chiamato a decidere, non tiri in ballo esigenze connesse ad equilibri di bilancio. Nella Carta Costituzionale, di cui oggi se ne parla tanto e spesso a sproposito, non esistono richiami agli equilibri di bilancio e non mi risulta che rientri nel compiti istituzionali della Corte salvaguardare i citati equilibri spettanti invece al Parlamento.