INDEBITI PENSIONISTICI

a cura del Gen Vincenzo Ruggieri

 Vale per i trattamenti provvisori superiori allo spettante percepiti senza dolo.

Trascorso il termine, l'indebito non va restituito.

(Corte dei Conti, Sezioni riunite 7/2007/QM)

L’indebito pensionistico derivante da un più alto importo di pensione attribuita in via provvisoria in attesa del provvedimento di pensione definitiva, se percepito senza dolo da parte del pensionato interessato, non può essere più recuperato dopo la scadenza del termine entro il quale, ai sensi delle disposizione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento amministrativo, il provvedimento definito di pensione avrebbe dovuto ma non è stato emesso. In tal senso si sono espresse le Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella Sentenza 11 luglio-7 agosto 2007, n. 7/QM, risolvendo questioni di massima sollevate nel corso di vari giudizi con Ordinanze del corrente anno 2007 dalla prima e dalla terza Sezione giurisdizionale centrale d’Appello della stessa Corte dei Conti. I giudizi riguardavano ex dipendenti pubblici che avevano presentato ricorso in Appello contro le Sentenze del giudice di primo grado con le quali erano stati condannati a rifondere all’ex Amministrazione d’appartenenza notevoli somme di danaro ad essi addebitate per avere percepito a titolo di trattamento pensionistico provvisorio differenze di rate di pensione risultate non dovute allorquando, dopo un lungo periodo dalla cessazione dal servizio, era stato adottato il provvedimento definitivo di pensione. Le Sezioni d’Appello prima di decidere hanno ritenuto di rivolgersi alle Sezioni Riunite della Corte per sapere in sostanza se, dopo la Sentenza n. 10/QM/1999 emessa su questioni analoghe e dopo la evoluzione della diversa giurisprudenza che è stata affermata da varie Sezioni della Corte, possa ancora ritenersi conforme alla normativa vigente l’addebitabilità dell’indebito corrisposto a titolo di trattamento pensionistico provvisorio, quando il provvedimento definitivo di pensione sia stato emanato dopo un notevole lasso di tempo. Al riguardo, le Sezioni Riunite, dopo un ampio approfondimento della normativa pensionistica del settore del pubblico impiego, discostandosi dal contenuto della precedente Sentenza del 23 aprile 1999, n. 10/QM, emessa su analoghe questioni, e tenendo conto della evoluzione giurisprudenziale della Corte dei Conti nel frattempo intervenuta, sono giunte alla seguente conclusione. In assenza di dolo dell’interessato, la disposizione dell’articolo 162 del TU di cui al DPR n. 1092/1973, concernente il recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell’ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990, per cui, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa legge n. 241/1990, decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull’affidamento riposto dal pensionato nell’Amministrazione. (08 ottobre 2007).

La sentenza non ha bisogno di commenti. Segna un ritorno alla civiltà giuridica e mette fine ad un gigantesco contenzioso che ha già prodotto irreversibili danni esistenziali al personale in quiescenza alle prese con interminabili ricorsi giurisdizionali.