Indebiti Pensionistici

 

Il Presidente Nazionale UNUCI in data 6 febbraio 2008 ha inviato all’INPDAP, la seguente lettera:

 

OGGETTO: Notifica e recupero debiti.

          Nel quadro della tutela degli iscritti di questa UNIONE si è purtroppo constatato l’adozione, da parte di codesto Istituto, di un metodo che ignora totalmente i principi introdotti dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di trasparenza amministrativa che prevedono, come noto, la comunicazione alla “controparte” del nominativo del responsabile del procedimento e consentono la partecipazione del soggetto al procedimento stesso.

         E’ stato inoltre rilevato che “di norma” viene dato inizio ad una procedura di addebito con una semplice comunicazione, ignorando del tutto la citata legge e si comunica l’indebito corrisposto, senza allegare ai sensi dell’art. 193 del DPR 1092/1073, la copia del decreto e dei calcoli (ovviamente accessibili non solo agli addetti ai lavori) e soprattutto senza dare la possibilità all’interessato di presentare eventuali memorie, prima di iniziare il recupero dell’importo. E’ noto anche che l’interessato, oltre a presentare memorie potrebbe chiedere la sospensiva del recupero onde accertare la legittimità dell’addebito anche alla luce della recente sentenza n. 7/2007/QM in data 11 luglio 2007 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite.

         In proposito desidero ancora richiamare la circ. 12/7/2001 n. 2198/M1/1D/M2 e la Direttiva 7 febbraio 2001 entrambe della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, avente per oggetto: “attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”.

          Per quanto precede si invita codesto Istituto, nel quadro di una corretta interpretazione procedurale che si evince dalla citata Legge 241/90 e dalle citate norme impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che legge per conoscenza, di voler disporre le necessarie direttive intese:

-          alla notifica dei decreti con al comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento;

-          all’invio dei calcoli, in elementare forma accessibile anche ai non addetti ai lavori, che danno luogo al recupero dell’indebito con l’invito a presentare eventuali memorie scritte, entro un certo lasso di tempo, da parte del soggetto, prima di dare inizio alle trattenute mensili.

          L’adozione di tale procedura consentirà il rispetto delle norme in materia di trasparenza amministrativa ed un notevole risparmio di tempo da parte degli operatori amministrativi dell’Istituto.

          Nel ringraziare per la cortese attenzione si resta in attesa di conoscere, ai sensi dell’art. 9 della più volte citata legge 241/90, i provvedimenti che in merito saranno adottati.

 

Il Presidente Nazionale

Gen.CA Giusepe RICHERO

 

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L’INPDAP, in data 15 febbraio 2008, ha cosi risposto:

 

In relazione a quanto rappresentato con lettera n. 723 del 6 c.m., acquisita al protocollo della scrivente il successivo giorno 14, si precisa quanto segue.

In via preliminare si fa presene che questa Direzione Centrale non è gerarchicamente sovraordinata alle sedi periferiche.

Ciò posto, si informa che sulla materia in questione la scrivente ha impartito direttive, fra l’altro, con informativa n. 12 del 12/12/2000 e nota operativa n. 39 in data 20 giugno 2006.

Detta documentazione è consultabile nel sito internet di questo Istituto (www.inpdap.it).

Per quanto riguarda la notifica dei decreti emessi dalle Amministrazioni di appartenenza degli interessati, si evidenzia che gli stessi possono essere notificati soltanto dopo l’avvenuta registrazione da parte della competente Delegazione della Corte dei Conti.

 

IL DIRIGENTE

 

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Il Presidente Nazionale UNUCI ha ufficialmente interessato il Direttore Generale delle Pensioni Militari (PREVICIL) con la seguente lettera:

      

Prot. n.1207/0460                                                                                            Roma 13 marzo 2008

 

OGGETTO: decretazione pensionistica. Irripetibilità dell’indebito.

Con la nota sentenza n. 7/2007/QM in data 11 luglio 2007, depositata in data 7 agosto dello stesso anno la Corte de Conti a Sezioni Riunite ha sentenziato che non si fa luogo al recupero dell’indebito formatosi sul trattamento provvisorio quando, decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo di quiescenza, si è consolidata la situazione fondata sulla buona fede e sull’affidamento riposto dall’interessato nell’Amministrazione.

E’ noto che al pubblico dipendente, che lascia il servizio attivo, viene normalmente liquidato un trattamento pensionistico provvisorio disposto con un provvedimento formale ai sensi dell’art. 162 del T.U. approvato con DPR 29.12.1973, n. 1092. In tale provvedimento vengono riportati diversi elementi e precisamente:

-          i dati anagrafici;

-          la causa di cessazione dal servizio;

-          gli anni utili a pensione;

-          la base pensionabile.

Non è un mistero che il pensionato sia in grado di verificare solo alcuni di tali elementi.

Successivamente, a seguito di sentenze, leggi, perequazioni, interpretazioni, la pensione mensile subisce delle variazioni di cui il pensionato non è normalmente in grado di accertarne la esattezza. Lo stesso si affida alle regolarità dei conti che gli operatori della Pubblica Amministrazione provvedono periodicamente ad aggiornare.

A distanza di anni, specie per il personale militare che transita dalla posizione di ausiliaria nella riserva, viene emanato il provvedimento definitivo, questa volta sottoposto a visto e registrazione della Corte dei Conti.

A questo punto viene in evidenza “l’indebito” pensionistico, talora di rilevante importo perché  accumulatosi in un segmento temporale di lunga durata. Non di rado anche oltre il ventennio. Va da sé che l’indebito percepito è stato comunque consumato per le esigenze di vita del pensionato e della sua famiglia, ed il preteso recupero, considerata l’età avanzata del beneficiario, crea un danno esistenziale di notevole portata, spesso con incidenza sulla salute, bene protetto dalla Costituzione.

Alla luce di quanto sopra, si prega esaminare la possibilità, per il noto principio dell’autotutela che consente di risolvere conflitti potenziali relativi ad atti viziati dalla irragionevole durata del procedimento, operando “motu proprio” una sanatoria.

Un siffatto provvedimento – sia pure limitato ai casi inequivoci di vizi negativi - risulterebbe provvidenziale, non solo per il destinatario ma anche per:

-          la Magistratura contabile che vedrebbe così ridursi i ricorsi giurisdizionli con notevoli risparmi di risorse;

-          l’immagine della stessa Pubblica Amministrazione che eviterebbe sentenze sfavorevoli e conseguenti perdite finanziarie.

 

PRESIDENTE NAZIONALE

(Gen.C.A. Giuseppe RICHERO)