Elevazione del termine di prescrizione previsto dall’art. 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 nei casi di infermità derivante da attività connessa all’esposizione di amianto

Lettera del Presidente Nazionale U.N.U.C.I.

di Vincenzo Ruggieri

  19 dicembre 2007

 

 

 

AL MINISTERO DELLA DIFESA

Gabinetto del Ministro

Via XX Settembre                                                          00187   ROMA

 

e, per conoscenza:

 

AL MINISTERO DELLA DIFESA:

 

-       Stato Maggiore della Difesa

Via XX Settembre n. 123/a                                        00187  ROMA

 

-       Segretariato Generale della Difesa - D.N.A.

Via XX Settembre, 123/A                                           00187  ROMA

 

-       Direzione Generale per il Personale Civile

Palazzo Aeronautica

Viale dell'Università, 4                                               00185 ROMA

 

-       Direzione Generale per il Personale Militare

Viale dell'Esercito,186                                                00143 ROMA

 

-       Direzione Generale delle Pensioni Militari

Centro Direzionale Personale Militare (CDPM)

Viale dell'Esercito, 186                                              00143 ROMA

 

-       Direzione Generale della Sanità Militare

Villa Fonseca
Via Santo Stefano Rotondo, 4                                       00185 ROMA

 

 

 

Oggetto: Elevazione del termine di prescrizione previsto dall’art. 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 nei casi di infermità derivante da attività connessa all’esposizione di amianto. 

 

  1. Diversi Ufficiali della Marina Militare (o gli aventi causa) collocati in ausiliaria o deceduti hanno chiesto ed ottenuto dai competenti organi tecnico-sanitari, il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “mesotelioma pleurico maligno”, con ascrivibilità alla 1^ categoria di tabella A nella misura massima ai sensi del DPR n. 834/1981.

In sede di istruzione delle relative pratiche pensionistiche, Previmil ha respinto le istanze in quanto presentate oltre il termine di decadenza quinquennale previsto dall’art. 169 del DPR n. 1092/1973.

  1. E’ noto che le infermità connesse all’esposizione dell’amianto, ignote alla scienza medica nel 1973, anno di emanazione del T.U. n. 1092, si manifestano dopo circa 15/35 anni di incubazione. Il citato art. 169 crea perciò un’ingiusta preclusione ad un riconosciuto diritto pensionistico per le infermità in trattazione e dovrebbe prevedere, come per il parkinsonismo, un periodo superiore al quinquennio.
  2. Conforto nel senso si trova in:

-                 Legge 27.3.1992 n. 257 che, fra l’altro, promuove l’istituzione di una commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’uso dell’amianto e la cessazione dall’impiego dei lavoratori addetti;

-                 DPR 8.8.1994 (G.U.R.I. N. 251 DEL 26.10.94) che censisce i siti interessati allo smaltimento dell’amianto;

-                 indagini della Procura Militare di La Spezia condotte negli scorsi decenni dalle quali emerge come l’amianto è stato l’isolamento per eccellenza usato nella costruzione di navi militari ed in particolar modo dei sommergibili.

  1. Alla luce di quanto sopra si ritiene che l’art. 169 del DPR n. 1092/1973 sia superato dal decreto legislativo 17.3.1995, n. 230 oltre che dalle pronunce della Corte Costituzionale (Ordinanza n. 7/2000; sentenza n. 127/2002) e da specifici provvedimenti normativi (L. n. 257/1992; L. 326/2003; Decreto Legge n. 269/2003 convertito con modificazioni nella legge 24.11.2003 n. 326; Decreto Interministeriale del 27.10.2004 pubblicato nella G.U. n. 295 del 17.12.2004) che hanno previsto la possibilità di ottenere il riconoscimento dell’origine professionale di qualsiasi malattia, anche non tabellata, oltre i limiti massimi di indennizzabilità.

 

Nel senso si propone pertanto di applicare estensivamente la normativa vigente, o in alternativa,  di modificare l’art. 169 del DPR 1092/1973 come segue:

 

ARTICOLO UNICO

 

 

Il secondo capoverso dell’art. 169 del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 è così modificato:

 

“I termini sono elevati a dieci anni qualora l’invalidità sia derivata da parkinsonismo o  (1)    anni qualora l’infermità sia derivata da attività connessa all’esposizione  dell’amianto.”

                                 

 

 

IL PRESIDENTE NAZIONALE

  Gen. C.A. Giuseppe RICHERO

  

 

(1)   Il limite temporale potrà essere indicato dai competenti organi tecnico-sanitari.