Elevazione del termine di prescrizione previsto dall’art. 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 nei casi di infermità derivante da attività connessa all’esposizione di amianto
Lettera del Presidente Nazionale U.N.U.C.I.
di Vincenzo Ruggieri
19 dicembre 2007
AL MINISTERO DELLA DIFESA
Gabinetto del Ministro
Via XX Settembre 00187 ROMA
e, per conoscenza:
AL MINISTERO DELLA DIFESA:
- Stato Maggiore della Difesa
Via XX Settembre n. 123/a 00187 ROMA
- Segretariato Generale della Difesa - D.N.A.
Via XX Settembre, 123/A 00187 ROMA
- Direzione Generale per il Personale Civile
Palazzo Aeronautica
Viale dell'Università, 4 00185 ROMA
- Direzione Generale per il Personale Militare
Viale dell'Esercito,186 00143 ROMA
- Direzione Generale delle Pensioni Militari
Centro Direzionale Personale Militare (CDPM)
Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA
- Direzione Generale della Sanità Militare
Villa Fonseca
Via Santo Stefano Rotondo, 4 00185 ROMA
Oggetto: Elevazione del termine di prescrizione previsto dall’art. 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 nei casi di infermità derivante da attività connessa all’esposizione di amianto.
In sede di istruzione delle relative pratiche pensionistiche, Previmil ha respinto le istanze in quanto presentate oltre il termine di decadenza quinquennale previsto dall’art. 169 del DPR n. 1092/1973.
- Legge 27.3.1992 n. 257 che, fra l’altro, promuove l’istituzione di una commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’uso dell’amianto e la cessazione dall’impiego dei lavoratori addetti;
- DPR 8.8.1994 (G.U.R.I. N. 251 DEL 26.10.94) che censisce i siti interessati allo smaltimento dell’amianto;
- indagini della Procura Militare di La Spezia condotte negli scorsi decenni dalle quali emerge come l’amianto è stato l’isolamento per eccellenza usato nella costruzione di navi militari ed in particolar modo dei sommergibili.
Nel senso si propone pertanto di applicare estensivamente la normativa vigente, o in alternativa, di modificare l’art. 169 del DPR 1092/1973 come segue:
ARTICOLO UNICO
Il secondo capoverso dell’art. 169 del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 è così modificato:
“I termini sono elevati a dieci anni qualora l’invalidità sia derivata da parkinsonismo o (1) anni qualora l’infermità sia derivata da attività connessa all’esposizione dell’amianto.”
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Gen. C.A. Giuseppe RICHERO
(1) Il limite temporale potrà essere indicato dai competenti organi tecnico-sanitari.