Cumulo della pensione con altri redditi

 

Il cumulo tra trattamento indiretto o di reversibilità e redditi è così disciplinato:

 - totale cumulabilità tra redditi familiari e pensione indiretta, ovvero di reversibilità, percepita dal coniuge superstite con orfani minori, studenti od inabili;

- cumulabilità parziale con altri redditi, secondo le percentuali riportate nella tabella seguente, per il coniuge solo titolare di pensione indiretta, ovvero di reversibilità:

 

LIMITI DI REDDITO E PERCENTUALI DI CUMULO

a. Reddito non superiore a tre volte il minimo  INPS, si cumula con l’intera pensione di reversibilità;

b. Reddito compreso tra tre e quattro volte il minimo INPS si cumula con il 75% del trattamento di reversibilità;

c. Reddito compreso tra quattro e cinque volte il minimo INPS, si cumula con il 60% del trattamento di reversibilità;          

d. Reddito superiore a cinque volte il minimo INPS, si cumula con il 50% del trattamento di reversibilità.