Il cumulo tra trattamento indiretto o di reversibilità e redditi è così disciplinato:
- totale cumulabilità tra redditi familiari e pensione indiretta, ovvero di reversibilità, percepita dal coniuge superstite con orfani minori, studenti od inabili;
- cumulabilità parziale con altri redditi, secondo le percentuali riportate nella tabella seguente, per il coniuge solo titolare di pensione indiretta, ovvero di reversibilità:
a. Reddito non superiore a tre volte il minimo INPS, si cumula con l’intera pensione di reversibilità;
b. Reddito compreso tra tre e quattro volte il minimo INPS si cumula con il 75% del trattamento di reversibilità;
c. Reddito compreso tra quattro e cinque volte il minimo INPS, si cumula con il 60% del trattamento di reversibilità;
d. Reddito superiore a cinque volte il minimo INPS, si cumula con il 50% del trattamento di reversibilità.