“Buonuscita ed astensione facoltativa per maternità”

 

La Legge n. 53/2000 ha completamente riscritto la disciplina dei congedi per maternità, prevedendo all’art.7, comma 5 che i periodi di astensione facoltativa “sono computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13^ mensilità o alla gratifica natalizia”. Tanto premesso, e considerando che ai fini TFR, ai sensi degli artt. 2110 e 2120 del codice civile, così come ai fini dell’indennità premio di servizio, il periodo di astensione facoltativa ad assegni  ridotti nei limiti di 6 mesi  entro il 3° anno di vita del bambino viene computato per intero, si ritiene che anche ai fini dell’indennità di buonuscita tale periodo debba essere valutato sulla retribuzione virtuale intera, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 53, rimanendo in capo alle amministrazioni datrici di lavoro l’obbligo di provvedere al versamento dei contributi.

(dal Corriere dell’Unione ott.06)