"Buonuscita al coniuge separato? – Parliamone"
del Gen. Vincenzo Ruggieri
Il quesito è di quelli ricorrenti e che meritano un serio approfondimento. E crea non poche difficoltà a chi deve rispondere e/o formulare il proprio parere, anche per non deludere e/o creare aspettative.
La legge tace e la scarsa giurisprudenza è piuttosto negativa. In occasione di udienze si cerca di raggiungere un accordo tra le parti incidendo, per quanto possibile, sui sentimenti affettivi pregressi. Questo è il consiglio di chi scrive.
Esiste in proposito la sentenza della Corte d’Appello di Roma emessa il 9 ottobre del 2002, che affronta la controversa problematica dell’art. 12 bis l.d., introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall’art. 16 della legge n. 74/1987, “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio”, ove si prevede la partecipazione del coniuge divorziato, in quanto titolare dell’assegno e non passato a nuove nozze, di una quota parte, predeterminata nella misura percentuale fissa del 40%, dell’indennità di fine rapporto, percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio. La ratio della norma si basa sulla considerazione che l'indennità in questione consiste in somme che avrebbero dovuto essere percepite e, quindi, godute da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio, ma che, invece, sono state accantonate per disposizione di legge. Il legislatore, pertanto, ha ritenuto opportuno riconoscere come legittima l'aspettativa dell'ex coniuge in merito, obbligando il percettore alla corresponsione di una consistente quota del t.f.r.
Altra questione particolarmente dibattuta è se sia possibile attribuire anche al coniuge separato e non divorziato, titolare dell’assegno di mantenimento, il diritto al 40% dell’indennità di fine rapporto. L’art. 12 bis, così come formulato, alimenta forti dubbi a questo riguardo. Mentre, infatti, attribuisce al coniuge “nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, il diritto ad una percentuale dell’indennità percepita dall’altro, contiene, alla fine, l’inciso “anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”, sembrando, così, riconoscere un diritto all’indennità riscossa prima della sentenza. La giurisprudenza propende per la soluzione negativa. Tale disparità di trattamento, tuttavia, appare inammissibile, tenuto conto del carattere compensativo del diritto di cui trattasi. Se, infatti, si individua nella scelta del legislatore del 1987 la volontà di valorizzare la natura comunitaria delle economie coniugali, in una prospettiva essenzialmente partecipativa, non si comprende come si possa giustificare lo snaturamento del rapporto di collaborazione economica dei coniugi - con la conseguente esclusione delle reciproche aspettative patrimoniali - nell’ipotesi in cui le somme percepite a titolo di buonuscita siano maturate allorché i coniugi, sebbene non ancora divorziati, siano già legalmente separati. Avendo prestato, infatti, anche il coniuge separato, durante il matrimonio, il proprio contributo alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale dello consorte, non risulta logico escluderlo da una quota parte dell’indennità di fine rapporto da quest’ultimo percepita anteriormente al divorzio. Né appare condivisibile l’assunto secondo il quale alla separazione personale dei coniugi segue lo scioglimento della comunione legale e, pertanto, pur se uno dei coniugi fosse obbligato al pagamento dell’assegno di cui all’art. 156 c.c., l’altro non potrebbe reclamare alcun diritto sull’indennità di fine rapporto percepita dal primo in costanza di separazione. L’intervenuto scioglimento della comunione legale, infatti, non costituisce ragione sufficiente per escludere il diritto dell’ex coniuge su una percentuale del t.f.r. percepito durante la separazione, poiché ai sensi dell’art. 12 bis il diritto al 40% dell’indennità di cui trattasi può spettare anche al coniuge che non abbia mai vissuto in regime di comunione con l’altro, essendo del tutto irrilevante il regime patrimoniale adottato dagli ex coniugi.
Peraltro la Consulta, con Ordinanza 22 ottobre - 19 novembre 2002 n.463/2002 ha così concluso:
“…….pertanto, l’estensione al coniuge separato della misura patrimoniale in oggetto comporterebbe l’emissione da parte di questa Corte di una pronuncia di tipo additivo volta ad introdurre, in mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, un istituto diverso da quello cui si riferiscono le attuali censure, con evidente e indebita intromissione nella sfera di attribuzioni riservata alla discrezionalità del legislatore.”
Una decisione che sorprende e che fa discutere in quanto già nel passato remoto e recente la Corte ha fatto più che da supplente al Parlamento.
Desidero CHIASRIRE tuttavia, per completezza di informazione, che in proposito giace in Senato un disegno di legge che mi pregio riportare integralmente.
Norme in materia di indennità di fine rapporto nel regime patrimoniale dei coniugi
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 177 del codice civile, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi e l’indennità di fine rapporto di lavoro, percepita prima dello scioglimento della comunione dei beni e relativa agli anni in cui il rapporto di lavoro coincide con la convivenza matrimoniale, se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;».
Art. 2.
1. Dopo l’articolo 158 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 158-bis. - (Indennità di fine rapporto). – Il coniuge in regime di separazione dei beni nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, ovvero sentenze di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio non precedute da separazione personale, ha diritto, se sia stato riconosciuto dalla sentenza titolare di assegno di mantenimento o di assegno ai sensi dell’articolo 5 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e non sia passato a nuove nozze, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto pari al 40 per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con la convivenza matrimoniale. Tale diritto sussiste in quanto l’indennità sia percepita dall’altro coniuge, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza medesima.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche al coniuge già in regime di comunione dei beni qualora l’indennità di fine rapporto sia stata percepita dell’altro coniuge dopo lo scioglimento del regime di comunione».
Art. 3.
1. L’articolo 12-bis della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è abrogato.