“Benefici vittime del terrorismo anche a quelle del dovere”

del Gen. Vincenzo Ruggieri

 

Sono pervenuti diversi quesiti intesi a conoscere quali benefici sono stati previsti per le vittime del terrorismo ed a quelle del dovere. Allo scopo di fare chiarezza sulla portata del DPR 243/2006 si precisa quanto segue:

In attuazione del comma 565 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria per l’anno 2006), con il DPR 7 luglio 2006, n. 243, è stato emanato il Regolamento per la progressiva estensione, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Il Regolamento, dopo avere individuato i benefici e le provvidenze da attribuire ed avere chiarito il significato delle “missioni di qualunque natura” e delle “particolari condizioni ambientali ed operative” alle quali si riferiscono le norme, passa a dettare i termini e le modalità da osservare per la definizione delle singole posizioni dei soggetti interessati con riferimento agli eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e all’estero dal 1° gennaio 2003. L’esame delle singole posizioni avviene a seguito di domanda presentata dagli interessati all’Amministrazione di appartenenza della vittima, ma può essere attivato anche d’ufficio da parte della stessa Amministrazione che procede alla relativa definizione secondo l’ordine cronologico dell’accadimento degli eventi. Tali posizioni, dopo il previsto esame, sono trasmesse dall’Amministrazione d’appartenenza della vittima al Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre del primo anno ed entro il 30 marzo e il 30 settembre degli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle medesime posizioni, comunicando all’Amministrazione d’appartenenza l’elenco nominativo di coloro in favore dei quali può farsi luogo alla corresponsione delle provvidenze. Alle vittime del dovere e alle categorie equiparate, le provvidenze, ove non ancora attribuite interamente ad altro titolo, a partire dal 2006 sono corrisposte, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, tenendo conto della successione temporale in cui sono state emanate le leggi che le hanno previste per le vittime della criminalità e del terrorismo. Il Regolamento, infine, indica: le tabelle in base alle quali debbono essere valutate la percentualizzazione della invalidità permanente e la percentualizzazione del danno biologico; le modalità che debbono essere seguite per il riconoscimento delle infermità per particolari condizioni ambientali ed operative. (26 ottobre 2006.

I benefici sono aggiuntivi rispetto a quelli ordinari della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo ed hanno diritto i militari dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Pubblica Sicurezza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco, gli appartenenti alla Forze Armate in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali per ferite e lesioni abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all’80% della capacità lavorativa o in ogni caso la cessazione del rapporto di lavoro, per effetto diretto a seguito di eventi verificatisi:

- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

- nello svolgimento di ordine pubblico;

- nella vigilanza di infrastrutture civili e militari;

- in operazioni di soccorso;,

- in attività di tutela della pubblica incolumità;

- a causa di azioni in situazioni d’impiego internazionale, non necessariamente ostili;

- in occasione di missioni di qualunque natura, in Italia o all’estero, implicanti circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

I benefici previsti sono:

- liquidazione di una speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura di € 774,69 per punto percentuale di invalidità fino a un massimo di € 774.690 (soggetta a rivalutazione ISTAT);

- esenzione dal pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;

- concessione di un assegno vitalizio in favore degli invalidi con infermità pari o superiore all’80% ovvero ai familiari superstiti, nella misura mensile di € 258,23 esente da IRPEF soggetto a perequazione annuale;

- accesso a borse di studio per diversi anni scolastici ed accademici universitari;

- assistenza psicologica a carico dello Stato;

- esenzione dall’imposta di bollo sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione e dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d’imposta.

Va da sé che i benefici sono concessi a domanda degli interessati da presentare alle rispettive amministrazioni di appartenenza.