Gli ufficiali delle categorie in congedo di tutte le Forze Armate non in congedo assoluto per poter conseguire una promozione al grado superiore devono essere inclusi, ai sensi dell’art. 104 della legge n. 1137/1955, in apposite aliquote di ruolo determinate annualmente in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione.
Gli Stati Maggiori di Forza Armata indicano, sulla base delle predette esigenze, i limiti massimi delle promovibilità distintamente per ciascun grado , Corpo ed Arma. Sulla base di tali limiti la Direzione Generale Per il Personale determina annualmente le aliquote di ruolo per l’avanzamento. Le determinazioni sono pubblicate sul nostro sito e sulla rivista.
L’avanzamento al grado superiore è subordinato all’effettuazione di un corso di aggiornamento professionale. I richiami in servizio per la loro effettuazione sono disposti d’autorità.
Sulla base delle predette determinazioni i Centri Documentali (già Distretti Militari), le Capitanerie di porto ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri provvedono a trasmettere al Ministero la documentazione del personale interessato.
L’Ufficiale cessa di appartenere alla categoria del congedo ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i limiti di età indicati per Forza Armata, specialità e grado nell’art. 1 della legge 25 marzo 1986 n. 83.
Dalla riserva si può essere richiamati soltanto per decisione degli SS.MM. in caso di particolari esigenze
Con l’occasione si precisa che Primo Capitano è una qualifica e non un grado ed è attribuita d’autorità ai capitani delle quattro Forze Armate che abbiano maturato un’anzianità nel grado di dodici anni nonché ai capitani che abbiano compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo in tutti i casi in cui il grado di capitano è quello finale della carriera. Per la promozione al grado di maggiore non è necessario aver conseguito la qualifica di primo capitano.
Si fa presente infine che con la cessazione del servizio obbligatorio di leva scompare la figura dell’ufficiale di complemento. Per sopperire alle eventuali esigenze gli Stati Maggiori possono arruolare a mezzo concorso pubblico ufficiali con ferma biennale o triennale. Questi unitamente agli ufficiali delle forze di completamento costituiscono gli Ufficiali Ausiliari ai quali si applicano le norme di stato giuridico previste a suo tempo per gli ufficiali di complemento( artt. 21 e 24 D.L: 8 maggio 2001 n. 215).
Rimangono immutate le due categorie di ufficiali e cioè Servizio permanente e complemento. A quest’ultima appartengono gli ufficiali ausiliari.