“Attività connessa all’esposizione dell’amianto”

Modificato l’art. 169 del dpr 1092/1073

A cura del Gen. Vincenzo Ruggirei

 

169. Ammissibilità della domanda.

La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.

Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo (65/cost).

REGOLAMENTO CONCERNENTE TERMINI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE PROVVIDENZE ALLE VITTIME DEL DOVERE ED AI SOGGETTI EQUIPARATI, AI FINI DELLA PROGRESSIVA ESTENSIONE DEI BENEFICI GIÀ PREVISTI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ E DEL TERRORISMO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 565, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266.


d.p.r. n. 243/2006

CAPO II

Disposizioni particolari per i soggetti equiparati alle vittime del dovere


Art. 6..  (
note)

Riconoscimento delle infermità per particolari condizioni ambientali od operative

  1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza.
  2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidità, di cui all'articolo 5.
  3. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante.
  4. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato: «Comitato», entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.
  5. Il parere di cui al comma 4 è motivato specificamente in ordine alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3 ed è firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
  6. Nell'esame delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 4.
  7. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato è integrato di volta in volta da un ufficiale superiore o da un funzionario, scelti tra esperti della materia, dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza.
Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dal comma 564 della citata legge n. 266 del 2005, l'amministrazione adotta, nei termini e secondo le competenze previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti, percentualizzandole ai fini della corresponsione delle pertinenti provvidenze.