“L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore”
(legge n.288/2002 e n. 44/2006)
Il Ministero della Difesa e la Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro hanno comunicato ufficialmente che, per la richiesta dell’assegno, dall’anno 2006 non è più necessario che gli interessati dal provvedimento corredino la domanda intesa ad ottenere il menzionato assegno con il documento comprovante l’avvenuta richiesta dell’accompagnatore militare.
Quindi per ottenere l’assegno è sufficiente la previa richiesta del solo accompagnatore proveniente dal servizio civile con le modalità consuete.
“Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare”
Si trascrive di seguito il Testo Unificato di cui all’argomento, approvato dalla Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, con D.L. in data 7 febbraio 2006, n. 44.
Art. 1.
(Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare)
1. In relazione alla soppressione del servizio militare di leva ed in attesa della riforma organica della disciplina dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell’assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 è fissata:
a – in 900 euro mensili esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere a), numeri 1), 2), 3), e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b – in misura ridotta del 50% in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1); C); D); ed E), numero 1), della tabella E citata alla lettera a).
2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell’articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d’oro al valore militare.
3. I soggetti che alla data del 10 gennaio 2006 percepiscono l’assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire per il periodo compreso tra il 10 gennaio 2006 e la data di entrata in vigore delle presente legge, l’importo fissato dalla presente legge con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002.
4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
Art.2.
(Copertura finanziaria)
1. L’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 21.595.000,00 euro per gli anni 2006 e 2007, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall’art. 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n.311.
2. Il ministro dell’Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dell’attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l’importo degli assegni di cui all’articolo 1 della presente legge. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze riferisce al Parlamento con propria relazione, sulle cause e l’entità dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo.
3. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
“Assegno sostitutivo dell’Accompagnatore Militare”
Seguitano a pervenire a questa Presidenza quesiti riguardanti l’argomento. Si conferma al riguardo la normativa attualmente in vigore.
Come noto, la decisione di sospendere la leva militare obbligatoria ha comportato la sparizione dell’accompagnatore militare. Per ovviare all’inconveniente, il legislatore (legge n.288/2002) ha previsto, per i pensionati interessati, la possibilità di:
¨ Richiedere con le modalità indicate nelle leggi n. 230/1998 e n. 64/2001, un accompagnatore del servizio civile;
¨ Ottenere in caso di impossibilità, entro 60 giorni dalla richiesta, un assegno sostitutivo (esente da imposte) di euro 878 per 12 mensilità, nei limiti dell’autorizzazione di spesa annualmente approvata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
La competenza a liquidare gli assegni in parola è delle amministrazioni e degli Enti che gestiscono il trattamento di pensione principale.
Concludendo, si può chiedere al Servizio Civile Nazionale (Via S. Martino della Battaglia, 6 – 00186 Roma) l’assegnazione dell’accompagnatore civile inviando l’istanza, per conoscenza, alla sede territoriale INPDAP che eroga le pensioni mensili. In caso di risposta negativa, scaduti i sessanta giorni, si può richiedere, questa volta direttamente all’INPDAP, la liquidazione dell’assegno sostitutivo previsto dall’art. 1 c.2 della su indicata legge n. 288/2002.