AMIANTO PARLIAMONE

A cura del Gen. Vincenzo RUGGIERI

 

Mi è stato proposto quesito circa la rilevanza sul riconoscimento della causa di servizio in ambito Forze Armate, della sentenza  n. 196 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per il Veneto depositata in cancelleria 18/02/2008, con la quale accoglie il ricorso inteso ad ottenere i “benefici” economici connessi all’attività lavorativa in presenza dell’amianto.

Il Giudice Unico delle Pensioni, con una operazione di cesello ha polverizzato le contestazioni dell’ente previdenziale che aveva proposto la reiezione della domanda per “mancanza di presupposti di legge”. Motivazione che offende la Magistratura contabile da una parte e danneggia l’immagine dell’Ente previdenziale, dall’altra.

Ma non finisce qui. Parte convenuta (l’ente previdenziale) si è opposta alle richieste dei CC.TT.UU. (consulenti tecnici d’ufficio) con la discutibile motivazione “..in quanto assolutamente generiche e fuorvianti, nonché alla prova testimoniale che doveva acclarare il servizio prestato dal ricorrente in ambiente coibentato dall’amianto in quanto tale servizio doveva essere documentato dall’amministrazione datrice del lavoro, ormai inesistente.

Quindi il Giudice de quo si è avvalso del direttore del personale  dell’Adriatica Navigazione spa, quale persona informata dei fatti il quale ha riferito “..che le navi su cui il ricorrente fu imbarcato furono tutte vendute ad armatori stranieri e poi demolite. E che le stesse, costruite negli anni 50 con le tecnologie dell’epoca che notoriamente contemplavano l’uso dell’amianto nelle coibentazioni”. Peraltro il ricorrente era stato esposto al rischio amianto avendo lavorato per anni in ambienti sale macchine ove il minerale era presente e le cui mansioni comportavano il contatto con lo stesso.

A fronte di tali dichiarazioni, le diverse leggi emanate a tutela dei lavoratori (evidentemente non note all’ente previdenziale), la copiosa dottrina (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e la consolidata giurisprudenza,  il Giudice delle Pensioni non poteva non accogliere il ricorso e disporre il diritto alla riliquidazione con interessi e rivalutazione monetaria.

La sentenza non riguarda le Forze Armate per le quali, come noto, esiste altra disciplina intesa al riconoscimento delle cause di servizio.

Rappresenta tuttavia valida giurisprudenza, specie per la Marina Militare i cui mezzi navali, come precisa il direttore dell’Adriatica Navigazione, all’epoca furono tutte costruite con indiscriminato uso dell’amianto.

Il problema per le FF.AA. è racchiuso nell’art. 169 del T.U. approvato con DPR 1092/1973, non solo. Ma anche per il convincimento di Previmil che non tiene conto della copiosa giurisprudenza e del divieto di estensione del giudicato di cui all’art. 24, L. 144/1999 che paralizza, senza se e senza ma, le già farraginose procedure connesse al riconoscimento delle infermità contratte in servizio e per cause di servizio con il parere vincolante del Comitato di Verifica per le cause di Servizio creato, come noto, per agevolare  il regolare corso delle burocratiche fasi connesse al riconoscimento delle infermità contratte in servizio e per cause di servizio (come un tempo avveniva in forza della disciplina contenuta nel mai tanto rimpianto R.D. 603/1895 seguito  dal R.D. 2480/1923 e dal R.D. 17 novembre 1932 approvante il Regolamento sul Servizio Sanitario Territoriale Militare).

Ne fanno fede, i tempi necessari per concludere una pratica medico legale per il conseguimento della pensione privilegiata ordinaria. Sempre se non siano necessari ricorsi giurisprudenziali in conseguenza di interpretazioni talvolta difformi dal volere del legislatore.

Infine, ma non per ultimo, nell’intento di sollecitare l’emanazione di un provvedimento legislativo, è stata presentata dal Presidente Nazionale UNUCI una petizione che dovrà tuttavia essere rinnovata con la prossima legislatura.

Chi scrive ha inoltre interessato il Capo di Stato Maggiore della Marina ed il Capo dello Stato.  Il primo ha fatto rispondere che la questione è stata sottoposta all’attenzione della Direzione Generale della Sanità Militare del Minidifesa. Il Presidente della Repubblica, con lettera datata 24.12.2007, da parte dell’Ufficio per gli Affari Giuridici e Costituzionali della Presidenza della Repubblica,  ha così risposto: 

“Egregio Generale, in relazione alla lettera indirizzata al Presidente della Repubblica, posso dare assicurazione che questo Ufficio ha sottoposto quanto da Lei rappresentato all’attenzione del Ministero della Difesa per un approfondito esame.

Il Capo dello Stato, infatti, nella sua posizione costituzionale, non ha facoltà di intervento su materia attinenti alla sfera di altri organi dello Stato.”

Contemporaneamente anche L’Ufficio per gli Affari Militari, della Presidenza della Repubblica, pur ribadendo che su materie regolate da precise disposizioni l’applicazione spetta ai competenti Dicasteri, ha comunicato: “Il Ministero della Difesa, interessato nel merito, ha, ora, assicurato che tale problematica è già all’attenzione del Gabinetto del Ministro. In particolare, lo Stato Maggiore della Difesa ha all’esame, per l’approvazione, la circolare già elaborata da PREVIMIL concernente l’estensione a 10

anni del termine previsto dal D.P.R. nr. 1092/1973, prevedendo un limite superiore per le  manifestazioni tumorali “asbesto-correlate” ed individuando quale data iniziale per la decorrenza delle prescrizioni, il momento dell’avvenuta manifestazione della malattia. Infine,la Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Liguria – con l’Ordinanza del 5 aprile 2007, nr. 86, ha recentemente sollevato in materia un’analoga questione di legittimità costituzionale, tuttora all’esame della Corte Costituzionale”.

Per quanto sopra non resta che sperare nella sensibilità del legislatore affinché le richieste siano accolte e che siano emanate norme a tutela di quanti, in ambito delle Forze Armate, hanno svolto attività lavorativa soggetta al rischio amianto.