“Il diritto di accesso ai Documenti Amministrativi”

(nuove norme)

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, (D.P.R. n.184/2006) sono ridefinite le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Per quanto riguarda il cosiddetto “accesso informale”, nulla è cambiato, in altre parole l’istanza effettuata anche via verbale di documenti che interessano solo il richiedente (esempio il verbale di visita in caso di aggravamenti): l’amministrazione competente, se non ci sono ostacoli di sorta, fornisce indicazione della pubblicazione contenente le notizie circa il documento stesso, oppure lo mette a disposizione del richiedente per la consultazione, o ne fornisce delle copie, dietro pagamento di un contributo per le spese. La novità e che questo tipo di richiesta potrà ora anche essere prestata attraverso i vari Uffici relazioni con il pubblico. Per memoria, il diritto di accesso ai documenti spetta solo al diretto interessato, che può però delegare a tal fine una persona incaricata.