Accesso al credito da parte dei pensionati INPDAP

Ufficiali nella riserva, c. a.  e Sottufficiali

di Vincenzo Ruggieri

 

Il decreto n. 45 in data 07 marzo 2007, del Minifinanze, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 10 aprile 2007, prevede l’accesso al credito anche per il personale in quiescenza.

Il provvedimento, (che certamente farà discutere ed in seguito diremo il perché) interessa gli ufficiali nella riserva, in c.a. ed i sottufficiali) la cui previdenza come noto fa capo all’I.N.P.D.A.P.

L’iscrizione è un diritto previsto dalla norma e si accede alla Gestione del credito previo il pagamento di una aliquota contributiva pari alla misura dello 0,15% dell’importo lordo della pensione. Il contributo non è rimborsabile.

A differenza del personale in servizio la cui iscrizione è obbligatoria, al pensionato è riconosciuta la facoltà di recedere da tale diritto entro sei mesi dal pagamento della prima mensilità sulla quale è stata applicata la prima ritenuta.

Il pensionato che non intenda aderire all’accesso al credito è opportuno che manifesti la propria volontà negativa entro il più breve tempo possibile inviando all’I.N.P.D.A.P. istanza come da facsimile allegata.

Tuttavia, considerata l’importanza del provvedimento, si ritiene che l’I.N.P.D.A.P. farà pervenire agli interessati una informativa intesa ad illustrare la portata ed i vantaggi dello stesso nonché una sintesi delle modalità per ottenerlo.

Il provvedimento era atteso, ma l’accesso al credito da parte dei pensionati era previsto a titolo gratuito.

Peraltro, dopo aver pagato il famoso contributo dello 0,35% per il periodo lavorativo di circa 40nni e più, tanto che ancora fa notizia e se ne discute nelle aule giudiziarie, offrire la gratuità al pensionato, ad avviso di chi scrive, sarebbe stato un atto dovuto.

Dalla lettera del citato decreto sembra siano escluse dall’accesso al credito le pensioni di reversibilità. Infatti, il decreto recita: “Il presente regolamento si applica ai pensionati già dipendenti pubblici……”  Non fa cenno agli aventi causa. Per cui le pensioni di reversibilità sembrano escluse da tale …”beneficio”. Da qui potrebbe emergere un aspetto di discutibile costituzionalità (art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge…”. Infatti, non si comprende il motivo per cui ad un soggetto, destinatario di pensione di reversibilità, debba essere precluso l’accesso al credito.

Nel decreto sono inoltre richiamate norme risalenti al 1950 (T.U. sui sequestri e pignoramenti degli assegni fissi), norme che a suo tempo prevedevano il divieto di concedere prestiti a chi era di salute cagionevole. Alla domanda del prestito bisognerà quindi allegare un certificato medico attestante “la sana e robusta costituzione”.

Atteso poi che “i prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario”,  occorre prudenza. E’ vero che la speranza di vita è notevolmente aumentata ma i pensionati sono quasi sempre portatori di “ansie depressive” e di “aritmie”. Basterebbe una prostatite per vedersi negato il prestito. Potrebbe verificarsi il caso che al pensionato, magari novantenne, assoggettato al pagamento della contribuzione, venga negato la concessione del prestito con il pretestuoso “motivo di salute”.

Non facciamoci illusioni. Auguriamoci che i prestiti siano concessi senza interminabili fasi burocratiche, prima che il richiedente sia tolto dal mondo dei vivi e che il contributo non si traduca in una “tassa occulta”.

 

RACCOMANDATA A.R.

 

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE INPDAP

Via________________n____________

CAP_________    _________________________

 

 OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 45 in data 7. marzo 2007. Recesso alle prestazioni creditizie.

 

Il sottoscritto___________________________nato a______________ C.F. _________________

 

residente in _____________________________________________________________________

titolare del  trattamento pensionistico partita iscrizione n. ________, avvalendosi della facoltà concessagli dal Ministeriale in oggetto dichiara di rinunciare  all’iscrizione relativa all’accesso delle prestazioni creditizie e pertanto non intende essere sottoposto alla trattenuta prevista dal decreto stesso.

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                                                                                                                   IN FEDE

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